Conservazione elettronica documenti fiscali più semplice
La Circolare del Giorno n. 184 del 30.09.2015
Da quest'anno, a seguito delle nuove regole sulla conservazione elettronica dei documenti fiscali introdotte dal Decreto Mef 17.06.2014, è obbligatorio comunicare in dichiarazione se si è scelto di effettuare la conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti. Con riferimento all'anno d'imposta 2014, quindi, la comunicazione deve essere inserita nel modello UNICO 2015, quadro RS, da presentare entro oggi 30 settembre 2015.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la recente Risoluzione n. 81/E/2015, che, fermo restando il suddetto obbligo, se il conservatore dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari non è il contribuente né il depositario delle scritture contabili, ma un soggetto terzo, il contribuente non è tenuto a comunicarne direttamente i dati identificativi all'Amministrazione finanziaria mediante il modello di variazione dati AA9/12 o AA7/10, in quanto tali estremi identificativi sono comunque riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione digitale. Ciò a condizione che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente la documentazione fiscale presso la sede del contribuente o del depositario delle scritture contabili.
Indice
- Premessa
- L'opzione per la conservazione digitale dei documenti
- La comunicazione del luogo di tenuta e conservazione dei documenti
- Dati del conservatore "elettronico" già indicati nel manuale della conservazione
- La diffusione della fatturazione elettronica