La Circolare del Giorno n. 90 del 30.04.2013
Il soggetto titolare di un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e che versa in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate del mutuo, può chiedere, dal 27 aprile, la sospensione del pagamento delle rate, anche se per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
A ripagare la banca della quota interessi maturata sulle rate nel periodo di sospensione ci penserà, infatti, l’apposito Fondo di solidarietà, istituito dalla Finanziaria 2008 e rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro, ma finora rimasto bloccato in attesa del decreto attuativo.
Ora il Fondo è di nuovo operativo grazie all’entrata in vigore, dal 27 aprile 2013, del D.M. 37/2013, il quale ha recepito le modifiche ai requisiti per l'accesso al beneficio operate dalla Riforma del Lavoro Fornero.
Analizziamo le regole per l’accesso al beneficio alla luce delle modifiche introdotte.