La Circolare del Giorno n. 165 del 26.08.2013
Il contribuente che abbia riportato in dichiarazione un’eccedenza di imposta (Iva, imposte sui redditi, Irap) a credito generatasi nel precedente periodo d’imposta, per il quale, però, la relativa dichiarazione risulta "omessa", potrà ottenere il riconoscimento di tale credito, se effettivamente spettante, scomputandolo direttamente dall'avviso bonario ricevuto, senza presentare istanza di rimborso.
E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E del 25 giugno scorso, che integra i chiarimenti forniti nella Circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 aprendosi contemporaneamente ad una strada più semplice per il contribuente.