Commento all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24889 del 6 Novembre 2013
Sulla scorta dei precedenti orientamenti della giurisprudenza di vertice applica la seguente norma giuridica: la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche. Questo il contenuto dell'Ordinanza della Corte di Cassazione civile, sezione tributaria VI, n. 24889 del 6 Novembre 2013