TFR in busta paga: procedura e aspetti fiscali
La Circolare del Giorno n. 67 del 01.04.2015
Con D.p.c.m. n. 29 del 20.02.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2015, sono state definite (in ritardo) le modalità attuative per l'erogazione del TFR in busta paga. Si tratta della possibilità offerta dalla Legge di Stabilità 2015 ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione mensile (Qu.I.R.), delle quote maturande del TFR. Tale opzione è valida, in base alla Legge di Stabilità 2015, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, e, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.
L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare.
A causa dei ritardi nell'approvazione del D.p.c.m., il TFR in busta paga non sarà erogabile prima della busta paga di aprile, con un ulteriore slittamento a 3 mesi dalla richiesta nel caso in cui l'azienda abbia meno di 50 addetti e, per l'erogazione del TFR, abbia fatto richiesta di accesso ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia dell'Inps e dello Stato.
Indice
Tfr in busta paga: le linee generali previste dalla Legge di Stabilità 2015
La Qu.I.R.
Soggetti che possono richiedere il Tfr in busta paga e soggetti esclusi
- Tfr in busta paga e previdenza complementare
- Cause di interruzione dell'erogazione del Tfr in busta paga
- Trattamento fiscale della Qu.I.R.
- Modalità di richiesta della Qu.I.R.
- Finanziamenti garantiti dallo Stato per i datori di lavoro con meno di 50 addetti
- Rimborso del finanziamento
- Ipotesi di interruzione del finanziamento
- Agevolazioni per i datori di lavoro che erogano la Qu.I.R.
- Il fac-simile di modello per la richiesta