Reddito e pensione di cittadinanza: disciplina aggiornata con la legge di conversione - La Circolare del Giorno n. 79 del 12.04.2019
L’art. 1 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 26/2019 ha istituito una nuova misura di assistenza e politica attiva per il lavoro denominata Reddito di cittadinanza. Si tratta di:
- un sussidio economico al nucleo familiare con determinati requisiti, primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro,
- condizionato alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale.
Per i cittadini di età pari o superiore a 67 anni viene denominato Pensione di Cittadinanza e non comporta obblighi di lavoro.
L’importo massimo erogabile, sulla base della composizione del nucleo e del reddito familiare è di 16.560 euro annui per una famiglia con un disabile grave, mentre il minimo annuo è di 480 euro, con quote integrative per le abitazioni. Il RDC può diventare anche sgravio contributivo per le aziende che assumano i beneficiari.
Vediamo qui in sintesi i requisiti, gli importi, gli obblighi di lavoro, le modalità di domanda e gli incentivi per le imprese. Per la realizzazione delle politiche attive per il lavoro si attendono decreti attuativi e un bando per l’assunzione di collaboratori cd “navigator” a sostegno dei Centri per l'Impiego.
Indice
- Premessa
- Requisiti di cittadinanza e residenza
- Requisiti distintivi della Pensione di Cittadinanza
- Requisiti economici per la richiesta
- Importo durata cumulabilità del RDC
- Modalità di richiesta
- Obblighi dei beneficiari
- RDC come incentivo per le imprese e per l’autoimprenditorialità
- Decadenza e sanzioni
- Nuove piattaforme telematiche
- Coordinamento con REI e ADR