Diritto al silenzio in materia fiscale - La Circolare del Giorno n. 172 del 06.08.2021
Nel diritto penale è acquisito il principio in base al quale non è possibile essere obbligati a rendere dichiarazioni sfavorevoli a sé stessi: si tratta di un aspetto da correlare al diritto di difesa riconosciuto a ciascuno a fronte delle varie giurisdizioni.
L’ordinamento comunitario è favorevole, come si dirà, a riconoscere al principio una valenza molto ampia, estesa – in generale - ai rapporti tra i privati e la PA.
Nel caso in cui risulti ammissibile un simile “diritto al silenzio”, è necessario coordinarlo con le molte previsioni del nostro ordinamento tributario, che obbligano o inducono - in sostanza - il contribuente a collaborare con il fisco, e con la presenza di un altro diritto, quello al contraddittorio, pure “consacrato” a livello comunitario e interno, che mette il contribuente nella condizione di parlare a proprio vantaggio, più che di tacere per evitare uno svantaggio.
Indice
- Quadro generale
- Presunzione di non colpevolezza
- Posizione della CEDU
- Garanzie penali
- Norme penali tributarie
- Obbligo di collaborazione
- Corte Costituzionale
- Diritto al silenzio e Costituzione
- Corte di Giustizia UE
- Silenzio e contraddittorio
- Evoluzioni del contraddittorio
- Contraddittorio generalizzato
- Considerazioni
- Conclusioni