Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro - DPCM 19 febbraio 2014.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 14 del 29 maggio 2014, con la quale definisce gli ambiti applicativi per usufruire della detassazione 2014 stabilita con il D.P.C.M. 19 febbraio 2014. I contratti di 2° livello dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto e non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria. Per quanto attiene alle retribuzioni di produttività, queste si intendono voci retributive “valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva” e suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. Tali voci retributive possono far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazioni. In ogni caso, deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. E’ stato ribadito che l’agevolazione non è condizionata ai risultati effettivamente conseguiti dall’azienda. Inoltre, in caso di accordi territoriali o aziendali sottoscritti prima del DPCM 2013 ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei contratti con le previsioni dello stesso DPCM. Infine, per le aziende che hanno sottoscritto un contratto aziendale con i presupposti del DPCM del 2013 e che abbiano, lo scorso anno, provveduto al deposito alla DTL di competenza, non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità. Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DPCM 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo deposito.