Art. 12 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La Commissione per gli interpelli art. 12 del D. Lgs. 81/2008, con interpello n. 3 del 2 maggio 2013, ha risposto ad un quesito posto dalla Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) in merito alla corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei "cantieri temporanei e mobili" del medesimo decreto legislativo). In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ad esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l'insorgere di un'emergenza. In questa senso l'art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.