Sentenza Cassazione lavoro n. 15393 del 21.6.2017 in materia di contribuzione alla Gestione Separata
Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2017, n. 15393
L'art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996, recante attuazione dell'art. 2, comma 32, I. n. 335/1995, per ciò che riguarda l'assetto della c.d. Gestione separata, prevede che qualora gli iscritti alla Gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto alta liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5, I. n. 1338/1962, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, I. n. 335/1995