Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative
di lavoro ex art. 21, L. n. 84/1994 – indennità di mobilità di cui all’art. 7, L. n. 223/1991.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 18 del 30 maggio 2013, ha risposto ad due quesiti, rispettivamente dell'ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali) e della FILT – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), in merito ad una possibile applicazione della disposizione di cui all’art. 7 della L. 223/1991 nei confronti dei soci lavoratori di cooperative portuali in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge citata. In particolare, gli interpellanti chiedono se i suddetti lavoratori, dipendenti di cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali ex art. 21 della L. 84/1994, siano o meno destinatari dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della L. 223/1991, previo pagamento della relativa contribuzione all’INPS. Ferma restando l’applicazione delle “norme e procedure di cui alla L. 223/1991 per la gestione delle eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale, va tuttavia evidenziata l’esclusione dell’indennità di mobilità. L’art. 16 della citata Legge dispone, infatti, l’erogazione dell’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale stabilendo che “nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7. In relazione al suddetto dettato normativo si sottolinea che le cooperative portuali in argomento, risultando escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali per CIGS, non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione e, di conseguenza, i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, nonostante l’eventuale versamento del contributo all’INPS da parte della cooperativa.