Sentenza Cassazione lavoro n. 25653 del 27.10.2017 in tema di licenziamento per riorganizzazione dell'attività produttiva
Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2017, n. 25653
Nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della l. 604/1966, se il giustificato motivo oggettivo si sostanzia nella generica esigenza di ridurre il personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve scegliere il soggetto (o i soggetti) da licenziare sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In tal senso, infatti, si rileva come a tali principi deve uniformarsi, in ossequio all’art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio e, dunque, anche il recesso di una di esse.