Sentenza Cassazione lavoro n. 509 del 11.1.2018 in tema di congedo parentale d.lgs 151 2001
Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 509
E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore, il quale, per oltre metà del tempo concesso a titolo di permesso parentale", ai sensi dell'art. 32 del d. Igs. n. 151 del 2001, non aveva "svolto alcuna attività a favore del figlio", con uno sviamento dalla funzione tipica per la quale il congedo parentale era stato concesso, ossia "diretto a sostenere i bisogni affettivi e relazionali del figlio, attraverso una condotta capace di integrare, anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale, un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso".