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x alberto e compagni

Re: x alberto e turi

Alberto...nel senso che l'art. 13 co.3 che tu hai citato non l'ho capito...è questo che deve essere indicato in fattura come titolo di inapplicabilità dell'imposta????
Turi, giorni fa parlavi di operazione fuori campo di applicazione dell'imposta ed ora parli di operazione esente????
 
Re: x alberto

Alberto... f.c.?
E con riferimento a quale norma?
No, io credo esente...
Ciao
 
Re: x alberto e turi

sì, è vero...ma sono operazioni diverse discplinate da norme differenti...
 
Re: x alberto

no ti sbagli.. è esente solo se nn ho detratto l'iva al 100% all'origine.

dimmi tu la norma che applichi...
la norma è l'art. 13 c3 dpr633/72
e l'art. 10 27 quinquies parla di iva nn detratta in totale, al 100%

come anche riportato su italia oggi in data 23/06/2003
" Titolo : Rivendita cellulare - Quesitario - Iva Testo : Come deve essere fatturata la rivendita di un cellulare da parte di un professionista che aveva a suo tempo detratto l’Iva al 50%? Lettera firmata - Quesito via Internet Risposta L’art. 13, terzo comma, del dpr 633/1972 (che fa ancora riferimento alla lettera e-bis dell’art. 19, soppressa dal dlgs 313/1997) prevede che per la cessione dei telefoni cellulari la base imponibile sia ridotta alla metà, nel caso in cui l’imposta sull’acquisto sia stata detratta nella stessa misura. L’Iva deve quindi essere applicata solo sul 50% del corrispettivo, ed è opportuno che la relativa fattura venga emessa con la dicitura «cessione imponibile nella misura del 50% ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del dpr 633/1972» o dizione simile. Sussistono poi i normali obblighi di registrazione della fattura e di liquidazione periodica."

come anche da rivista ratio 14/10/2004
Per la cessione di telefoni cellulari la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell’IVA, relativa all’acquisto, sia stata operata al 50%.
Non risulta applicabile la disposizione di cui all’art. 10, n. 27 quinquies del D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione (e non l’esclusione) IVA per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione “totale” dell’imposta prevista dalla legge: per i telefoni cellulari, infatti, l’indetraibilità IVA all’acquisto è soltanto “parziale”.

ora vedi tu..

se posso dire, nn capisco perchè a volte ti rivolgi con certi toni..

io avrei detto: secondo me è esente perchè l'art.. dice che è esente, tu in base a cosa dici che nn lo è? tutto qui..

aspetto..
ciao
 
Re: x turi

Per Alberto...
sì, certo...il precedente post delle 18,51 è rivolto a me?
 
Re: x turi

...a chi vuol leggerlo ed applicarlo.
(Nda: si fa salvo che ovviamente le risposte date in questo forum, essendo gratuite, nn sono vincolanti per chi le da, il quale nn può essere coinvolto nella benchè minima responsabilità di eventuali conseguenze dannose per il comportamento derivante dall'applicazione di tale parere.
Il lettore del quesito è tenuto a controllare di persona le fonti fornite e, se non fornite, a reperirle personalmente ed approfondirle.)

saluti..

50% iva 50% esclusa o fuori campo, ma nn esente.

ciao
 
Re: x turi

ahahahahah...bella questa!
Io la davo per scontata e tu hai fatto bene a riproporla... Questa precisaione io la faccio mia anche per il futuro... non si sa mai...
Io ci tenevo a saperlo perché tu parlavi di certi toni... ed io non credo d'avere usato toni non amichevoli... ho solo esprsso il mio parere sulla causa d'inapplicabilità... le operazioni f.c. iva sono quelle che difettano dei requisiti ogegtti e soggettivi... e non mi pare che sia il caso nostro... cessione nell'esercizio di impresa...l'art. 2, comma 3, non ricomprende questo tipo di cessione...ho motivo di credere che trattasi di cessione parzialmente esente...
 
Re: x turi

va beh.. mettila esente ed in dichiarazione iva...

ma nn è cosi.
ciao
 
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