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Transazione/Definizione giuridica competenze di fine rapporto.

furetto02

Utente
Torno un argomento che, nella seconda domanda, avevo già proposto tempo fa.

Mio figlio dovrebbe firmare a breve una transazione di lavoro in DPL.

A fronte di un contestato licenziamento glielo riconoscerebbero e si tratterebbe di un licenziamento per motivi oggettivi (riduzione del personale).

Gli corrisponderebbero le competenze di fine rapporto.

1 - Parliamo solo del Tfr o anche del mancato preavviso?

L'azienda corrisponderebbe anche un'indennità che definisce «incentivo all'esodo». So che mio figlio ha chiesto più volte di cambiare questa definzione perché ritiene che sia un' «indennità omnicomprensiva» o un «bonus transattivo» perché di fatto rinunzia a retribuzioni del passato e in pratica esclude qualunque pretesa nei confronti dell'azienda. Ma la sua indicazione non verrà accolta neppure dal suo avvocato.

2 -Ripropongo la domanda: è conciliabile un licenziamento per motivi oggettivi con un incentivo all'esodo, tassato ex art. 17 Tuir (che prevede, tra l'altro, espressamente le indennità derivanti da transazioni)?

Qualcuno sa spiegarmi perché la controparte (azienda) non si schioda da questa definizione? Quali convenienze avrebbe?

Aggiungo che mio figlio non ha più di 55 anni e queste due questioni sono rilevanti ai fini dell'eventuale indennità di disoccupazione.


Grazie in anticipo.
 
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Riferimento: Transazione/Definizione giuridica competenze di fine rapporto.

Aggiungo: so che mio figlio è particolarmente preoccupato perché il pagamento è differito di più di venti giorni. E ha già rincorso per dieci mesi un primo tfr che doveva essere versato in 40 giorni.


Che potete dirmi?

Grazie ancora.
 
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Riferimento: Transazione/Definizione giuridica competenze di fine rapporto.

Nessuno riesce a dirmi nemmeno se le competenze di fine rapporto comprendono o meno l'indennità di mancato preavviso o darmi una definizione giuridica di tutto quanto compreso nelle stesse?.

I legali intrepretano ciascuno a proprio modo.


Grazie.:confused:
 
Riferimento: Transazione/Definizione giuridica competenze di fine rapporto.

Nessuno riesce a dirmi nemmeno se le competenze di fine rapporto comprendono o meno l'indennità di mancato preavviso o darmi una definizione giuridica di tutto quanto compreso nelle stesse?.

I legali intrepretano ciascuno a proprio modo.


Grazie.:confused:


Saluti
Le competenze di fine rapporto sono sia TFR e l'indennità di mancato preavviso. Nelle compentenze in sede di cessazione del rapporto ci sono:
Ratei Ferie residue
Rol Residui
13^ / 14^

Saluti
 
Riferimento: Transazione/Definizione giuridica competenze di fine rapporto.

Mi permetto di fare un'integrazione:
- il licenziamento, salvo alcune tipologie di rapporto ancora soggette alla libera recedibilità, deve essere giustificato e motivato (principio del recesso vincolato).
Per giustificato motivo oggettivo e riduzione di personale (licenziamento collettivo) intendiamo due cose diverse soggette ciascuna ad una diversa disciplina; troverà agevolmente le relative definizioni rispettivamente all'art. 3 della L. 604/1966 (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in imprese di qualunque dimensione, è dovuto a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazine ed al regolare svolgimento del lavoro) e all'art. 24 della L. 223/1991 (il licenziamento collettivo si ha in imprese con almeno 15 dipendenti che ne licenzino almeno 5 in un arco temporale di 120 gg.).
In caso di licenziamento collettivo, dev'essere rispettata la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista all'art. 4 della stessa L. 223, dev'essere versato un contributo e i dipendenti sono collocati in mobilità.
- la rinunzia è un atto con cui il lavoratore dismette un diritto soggettivo, mentre la transazione è un contratto (l'accordo delle parti) con il quale i contraenti risolvono o prevengono la lite offrendosi reciproche concessioni; entrambe le fattispecie sono disciplinate dall'art. 2113 c.c., che sancisce la nullità di rinunzie e transazioni che abbiano ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme di legge o di accordi collettivi ed il termine di impugnazione entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se successiva.
In poche parole, il legislatore prevede che la rinuncia e la transazione possano essere strumentalizzate in vista di future pretese creditorie del lavoratore, parte contraente debole e quindi ne indica i limiti e dispone la tutela del lavoratore stesso, che può impugnare l'atto/contratto entro il termine.
Una figura diffusa è quella delle "quietanze a saldo": il lavoratore, alla cessazione, dichiara di aver ricevuto delle somme (quietanza) e di non dover ricevere altre somme/di rinunciare a qualsiasi pretesa (saldo). Questa dichiarazione ha valore probatorio dell'avvenuto pagamento della somma ricevuta, ma non del fondamento delle obbligazioni del datore e, per tanto, il lavoratore che l'abbia firmato potrà dimostrare di vantare ulteriori crediti retributivi.
- l'incentivo all'esodo dovrebbe essere, per quel poco che onestamente so in materia, una somma offerta dal datore di lavoro al fine di "incentivare" il lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (consensuale, quindi?). Qualcuno ci può dare una mano? :smile1:
- da quanto finora detto, emerge l'ipotesi che, più che sul piano della quantificazione delle competenze di fine rapporto, su cui lei si sta concentrando, la denominazione dell'indennità o incentivo e il peso della firma del documento, siano da valutare in funzione di future pretese che suo figlio potrebbe eventualmente vantare e della possibilità d'impugnare il documento stesso.
- la linea di demarcazione, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, dovrebbe essere il 50esimo anno, oltre il quale l'ammortizzatore è erogato per 12 mesi.
Mi scuso per l'intromissione e per la poca chiarezza sull'incentivo all'esodo.
 
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