1, L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 11/36/07, depositata il 21 aprile 2007, con la quale, accogliendo l’appello di N.L. e P.R., e’ stata affermata l’illegittimita’ degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti per IRPEF relativa all’anno 2000, a titolo di plusvalenza da cessione di quote di proprieta’ di un terreno edificabile, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81: in particolare, il giudice a quo ha affermato che non sembra corretto ritenere che il valore del terreno, determinato mediante accordo tra acquirente ed Agenzia ai fini dell’imposta di registro, costituisca un elemento presuntivo assoluto ai fini della determinazione della plusvalenza IRPEF eventualmente realizzata dal venditore.
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2. Il ricorso, con i cui due motivi si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (formatosi con riguardo al caso delle plusvalenze patrimoniali D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 54 ma che sembra pienamente applicabile anche al caso di specie), secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria e’ legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed e’ onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (ex plurimis, Cass. nn. 14448 del 2000, 21055 del 2005, 4057 e 12899 del 2007).