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Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Forse ti può aiutare (v. sotto).

Plusvalenza realizzata indipendente dal valore: CTP di Reggio Emilia

Con Sentenza del 14 gennaio 2010, n. 16.01.10, la CTP di Reggio Emilia ha stabilito che il concetto di "plusvalenza realizzata" non è correlato a quello di "valore", quindi la determinazione del valore di un terreno venduto, non si può qualificare come presunzione grave precisa e concordante in riferimento alla tesi di aver ricevuto un corrispettivo "in nero".

Secondo i giudici il concetto di plusvalenza, ai sensi dell'art. 82, TUIR, non va confuso con il valore del terreno che, nella fattispecie, viene determinato dall'Ufficio mediante il metodo dei coefficienti dell'Omi (metodo tra l'altro abolito con la Finanziaria 2008). Inoltre nel caso di specie non veniva fornita alcuna prova, attraverso indagini bancarie, del presunto incasso, della differenza tra valore determinato e prezzo di vendita, percepito "in nero".
 
Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

...
Purtroppo ora la difficoltà è quella di riuscire a convincere il compratore a proporre ricorso, adottando quindi una strategia unitaria. Infatti, qualora decidesse per un mero calcolo economico di non affrontarlo, ma di fare atto di accertamento con adesione, l'ADE poi potrebbe opporre anche a me detto accertamento, ed anche se io decidessi di insistere nel ricorso dichiarerebbe cessata la materia del contendere...

questo automatismo non lo vedo proprio; se l'acquirente definisce e tu impugni, il tuo destino processuale tributario non è affatto vincolato.

Anzi per esperienza, ti posso dire che si solito l'acquirente ha (o potrebbe avere) l'incentivo a definire perchè la tassazione è inferiore rispetto alle imposte sui redditi.


... Grazie Italia!

o meglio, Forza Italia! :D
 
Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

questo automatismo non lo vedo proprio; se l'acquirente definisce e tu impugni, il tuo destino processuale tributario non è affatto vincolato.

Anzi per esperienza, ti posso dire che si solito l'acquirente ha (o potrebbe avere) l'incentivo a definire perchè la tassazione è inferiore rispetto alle imposte sui redditi.

Putroppo a quanto mi è stato detto a più voci la legge prevede così: se l'acquirente aderisce all'accertamento con adesione e salda il tributo, la strada per il ricorso poi per me risulta sbarrata, dal momento che il giudice tributario dichiarerà cessata la materia del contendere una volta che il mio ricorso giunga in commissione.

E purtroppo questo suo atto riverbererà effetti anche su di me, in sede IRPEF: incollo una delle ultime della Cassazione (Cass. civ. Sez. V, Ord., 22-01-2010, n. 1124)
1, L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 11/36/07, depositata il 21 aprile 2007, con la quale, accogliendo l’appello di N.L. e P.R., e’ stata affermata l’illegittimita’ degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti per IRPEF relativa all’anno 2000, a titolo di plusvalenza da cessione di quote di proprieta’ di un terreno edificabile, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81: in particolare, il giudice a quo ha affermato che non sembra corretto ritenere che il valore del terreno, determinato mediante accordo tra acquirente ed Agenzia ai fini dell’imposta di registro, costituisca un elemento presuntivo assoluto ai fini della determinazione della plusvalenza IRPEF eventualmente realizzata dal venditore.

[...]

2. Il ricorso, con i cui due motivi si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (formatosi con riguardo al caso delle plusvalenze patrimoniali D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 54 ma che sembra pienamente applicabile anche al caso di specie), secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria e’ legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed e’ onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (ex plurimis, Cass. nn. 14448 del 2000, 21055 del 2005, 4057 e 12899 del 2007).

È logico che un atto concluso da altri possa avere effetti su di me? Per la Cassazione sì: evidentemente i giudici si sono dimenticati dei più fondamentali principi dello stato di diritto...:(
 
Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Putroppo a quanto mi è stato detto a più voci la legge prevede così: se l'acquirente aderisce all'accertamento con adesione e salda il tributo, la strada per il ricorso poi per me risulta sbarrata, dal momento che il giudice tributario dichiarerà cessata la materia del contendere una volta che il mio ricorso giunga in commissione.

non sono d'accordo!

è vero che il pagamento di un coobbligato libera anche gli altri ma ... ma il venditore conserva ancora l'interesse ad agire, ovverosia ad impugnare l'atto onde evitare che l'importo definito possa essere utilizzato dall'ufficio in altra sede (accertamento ai fini delle imposte sui redditi). Il riferimento è l'art. 100 c.p.c. ...

... incollo una delle ultime della Cassazione (Cass. civ. Sez. V, Ord., 22-01-2010, n. 1124)...

ma le sentenze che hai citato confermano proprio la tesi sopra sostenuta! ( :eek: ): la definizione dell'avviso di rettifica da parte dell'acquirente non preclude al venditore l'interesse ad impugnare l'atto per evitare quella presunzione di cui si è discusso (valore definito ai fini delle imposte indirette = valore rilevante ai fini delle imposte sui redditi). Indi per cui il giudice non potrà dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti del venditore ... :rolleyes:
 
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non sono d'accordo!

è vero che il pagamento di un coobbligato libera anche gli altri ma ... ma il venditore conserva ancora l'interesse ad agire, ovverosia ad impugnare l'atto onde evitare che l'importo definito possa essere utilizzato dall'ufficio in altra sede (accertamento ai fini delle imposte sui redditi). Il riferimento è l'art. 100 c.p.c. ...



ma le sentenze che hai citato confermano proprio la tesi sopra sostenuta! ( :eek: ): la definizione dell'avviso di rettifica da parte dell'acquirente non preclude al venditore l'interesse ad impugnare l'atto per evitare quella presunzione di cui si è discusso (valore definito ai fini delle imposte indirette = valore rilevante ai fini delle imposte sui redditi). Indi per cui il giudice non potrà dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti del venditore ... :rolleyes:

Capisco... Ti ringrazio delle dritte che sottoporrò al commercialista ed al legale che stileranno il ricorso.

Piuttosto volevo fare un'ultima domanda: ammesso che l'ADE mi rediga e mi notifichi l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF (qualora magari il mio ricorso venga bocciato in toto, o la commissione tributaria invece di annullare l'atto ne riduca l'ammontare) e considerando che la maggior parte della giurisprudenza è orientata nel dire che è onere del contribuente superare la presunzione di maggior reddito di cui si giova l'ADE, come potrei io assolvere all'onere della prova? Basterebbe l'atto di vendita del terreno, le copie degli assegni, l'estratto del conto corrente, etc, oppure servirebbe qualcosa d'altro, magari difficile/impossibile per me da fornire? Più volte, infatti, si legge che quella che deve fornire il contribuente è un probatio diabolica...
 
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