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Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Mi manderà un avviso simile a quello che mi è arrivato (contro cui posso solo impugnare in CT o proporre istanza di accertamento con adesione) oppure, come ho letto, mi manderanno prima a chiamare per "parlare" o chiedendo che io compili questionari questionari, insomma facendo qualche indagine in più rispetto a quella sintetica che hanno fatto?
Attenzione non devi fare alcun accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro, altrimenti l'AdE ha validi elementi per ritenere non veritiero il corrispettivo dichiarato. Io ti consiglierei di impugnare tale avviso al fine di avere una coerente strategia processuale. Ciao
 
Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Cosa è successo di recente nel nostro ordinamento giuridico in materia di tassazione degli immobili? Una clamorosa gaffe del legislatore sul valore normale degli immobili è stata cancellata dal dispositivo normativo delle imposte dirette e dell’iva. Basta leggere la circolare AdE 18/E del 14/04/2010 per avere un chiaro quadro di riferimento della situazione. In sintesi l’Ade invita gli uffici a fare dietro front sulle contestazioni inerenti le differenze tra valore normale degli immobili e corrispettivo dichiarato. l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro”. Spetta al contribuente, poi, l’onere di provare di aver in concreto venduto a un prezzo inferiore.
 
Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Cosa è successo di recente nel nostro ordinamento giuridico in materia di tassazione degli immobili? Una clamorosa gaffe del legislatore sul valore normale degli immobili è stata cancellata dal dispositivo normativo delle imposte dirette e dell’iva. Basta leggere la circolare AdE 18/E del 14/04/2010 per avere un chiaro quadro di riferimento della situazione. In sintesi l’Ade invita gli uffici a fare dietro front sulle contestazioni inerenti le differenze tra valore normale degli immobili e corrispettivo dichiarato. l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro”. Spetta al contribuente, poi, l’onere di provare di aver in concreto venduto a un prezzo inferiore.

Ciao, ho letto anch'io quell'articolo a commento della circolare, ma sembra dire una cosa opposta: che la presunzione contro il contribuente non valga più, e che quindi l'onere della prova del maggior corrispettivo stia in capo all'ufficio, non al contribuente, come invece sembra concludere l'articolo di fiscooggi.
Cito le testuali parole di quella circolare:
Venuta meno la presunzione legale relativa a favore dell'ufficio, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati torna a costituire elemento presuntivo semplice, con la conseguenza che trovano applicazione le citate disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR 600 e all'art. 54, secondo comma, del DPR n. 633.
...
In altri termini, gli uffici coltiveranno il contenzioso qualora, in sede di controllo, l'infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre che dal mero riferimento allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato per immobili della stessa specie o similari, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa (quali, a titolo meramente esemplificativo, il valore del mutuo qualora di importo superiore a quello della compravendita, etc)

In ogni caso, il mio commercialista mi ha dato appuntamento per domani, e vi farò sapere quello che mi dirà.

A presto e grazie ancora a tutti!!!
 
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Carissimi,

Sono stato dal commercialista e più o meno mi ha confermato quello che temevo, e che cioè:
  1. È vero che le due imposte (cioè quella di registro e l'IRPEF) hanno presupposti diversi; però ultimamente la Cassazione sta dando continuamente ragione all'ADE, quando essa rettifica il valore degli immobili ai fini del registro, e quando l'accertamento si consolida è praticamente automatico che poi arrivi l'accertamento IRPEF per lo stesso importo. Ciononostante, le Commissioni Tributarie Regionali stanno dando ragione ai contribuenti e torto all'ADE, il che (insieme alla circolare 18/E del 2010), forse lascia intravedere un qualche possibile modifica della situazione. Di contro, i recenti proclami sulla "lotta contro l'evasione" rischiano di farci stringere le budella ancor di più in casi come questo.
  2. La cosa migliore (come mi aveva già suggerito marica) è quella di impugnare l'avviso di rettifica e liquidazione.
  3. Ove mi dovesse poi arrivare accertamento sull'IRPEF, a seguito delle riforme che limitano la potestà del giudice tributario di sospendere l'esecutività della cartella per non oltre 150 giorni, l'agente della riscossione comincerebbe subito coi pignoramenti, ancor prima che sia deciso il mio ricorso sull'IRPEF.

Purtroppo ora la difficoltà è quella di riuscire a convincere il compratore a proporre ricorso, adottando quindi una strategia unitaria. Infatti, qualora decidesse per un mero calcolo economico di non affrontarlo, ma di fare atto di accertamento con adesione, l'ADE poi potrebbe opporre anche a me detto accertamento, ed anche se io decidessi di insistere nel ricorso dichiarerebbe cessata la materia del contendere. A quel punto l'accertamento IRPEF sarebbe pressoché automatico, e dal momento che vi sarebbe una presunzione grave, precisa e concordante in favore dell'ADE, per me sarebbe molto difficile vincere, anche portando copia dell'atto di compravendita, degli assegni, conti correnti, etc.

La situazione, quindi, è molto brutta. Di possibilità di convincere il compratore non so quante ce ne sono; ci ho già preso appuntamento per parlarci; vedremo che dirà.
Ringrazio comunque i giudici di Cassazione (più che il legislatore) che col loro balordo e folle orientamento giurisprudenziale molto probabilmente faranno finire sotto i ponti una famiglia come la mia, facendomi pagare in tasse molto di più di quanto da quel terreno ho ricavato :mad:
Invece ringrazio tutti voi per la grande disponibilità ed il conforto morale che mi avete dato. Cercherò di tirarmi su il morale pensando che esistono cose molto più brutte nella vita (tipo incidenti, malattie, etc.) più gravi di finire sbattuti fuori di casa indebitati ed espropriati dall'ADE per duecentomila euro di plusvalenza mai riscossi.
Quello che invece penso proprio mi sfiancherà sarà invece il timore ed il tremore nell'attesa che tutto si compia, il che non si risolverà certo a breve ma che mi accompagnerà nel corso di anni. Grazie Italia!
 
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Sulla base di quale postulato normativo? :eek: Dammi lumi a riguardo perchè qualcosa a me non torna!

Ma infatti la Cassazione non fa riferimento a nessun dato normativo, ma cita semplicemente la sua precedente giurisprudenza, con affermazioni apodittiche e prive di qualsiasi motivazione. Ti incollo gli estremi dell'ultima, recentissima, pronuncia in materia (per giunta successiva alla circolare dell'ADE 18/E!!!): l'ordinanza 18-05-2010, n. 12171:
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell'azienda, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, dimostrando (anche con ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Cass. nn. 14448 del 2000, 19548 e 21055 del 2005, 4057 e 12899 del 2007);

Una vera e propria probatio diabolica, quest'ultima, per il contribuente, come sempre nell'accertamento induttivo, e sostanzialmente impossibile da fornire (si tratta, in sostanza, di provare che non sia mai avvenuto un fatto!).
Bello lo "stato di diritto" in cui viviamo...
 
Riferimento: Timore e tremore da avviso di rettifica e liquidazione

Bisogna prestare attenzione alle motivazioni contenute nell’atto di accertamento ai fini delle imposte sul reddito; se queste si basano su un semplice rinvio all’accertamento ai fini dell’imposta di registro secondo me l’atto è viziato da nullità per difetto di motivazione! Non credo tuttavia che all’Ade siano così ingenui. Tanto è vero che come ti è stato riferito dal collega, ultimamente le commissioni tributarie stanno dando ragione ai contribuenti. E io sono ottimista nel cambio di rotta da parte della cassazione. Ciao
 
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una curiosità : ma perchè all'inizio dici : abbiamo dichiarato 100mila per evitare plusvalenze quando invece dopo dici che 100k è effettivamente il prezzo realmente pagato??

PENITENZIAGITE!!!
 
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una curiosità : ma perchè all'inizio dici : abbiamo dichiarato 100mila per evitare plusvalenze quando invece dopo dici che 100k è effettivamente il prezzo realmente pagato??

PENITENZIAGITE!!!

Forse hai compreso male, a differenza degli altri forumisti che hanno subito colto il punto, e quindi con te provo a spiegarmi meglio: ho deciso di vendere il terreno poco dopo che l'ho ereditato. Sicché, nella fase della messa in vendita e della ricerca del compratore, la denuncia di successione non era ancora stata redatta.
Quando ho trovato il compratore che mi offriva il prezzo che mi sembrava più congruo (cioè il più alto), ho dato al terreno in denuncia di successione l'esatto valore cui poi l'avrei venduto (pagandoci le relative imposte previste da legge) per evitare, come per l'appunto scrivevo, che l'operazione desse luogo a plusvalenze - come viceversa sarebbe accaduto se avessi dato in denuncia di successione un valore "mio", magari più basso per pagare meno imposte in sede di denuncia di successione.
Specifico che il tutto è stato preceduto da indagini di mercato e anche da una perizia giurata che confermava la congruità del valore che mi offriva il compratore (sopra la media di molte altre offerte).
E portare in denuncia di successione un cespite al valore di mercato non è un comportamento elusivo, di cui pentirsi, ma una facoltà riconosciuta e garantita dalla legge.

Ora vorrei che mi spiegassi meglio perché dovrei pentirmi, come tu dici, dal momento che dichiarare in denuncia di successione il valore a cui si intende vendere un cespite di quel tipo, o comunque il suo più probabile valore di mercato, non è solo la prassi a tutt'oggi adottata, ma anche quella, oltre che consentita dalla legge, anche consigliata dalla stessa ADE.
In questo modo non credo proprio di aver posto in essere un comportamento elusivo, ma anzi di aver adottato quello più aderente a legalità e correttezza, dichiarando tutto, fino all'ultima lira, secondo quanto consiglia pure lo stesso Fisco.

Quindi ti prego, prima di voler fare facili considerazioni e giudizi morali su persone che nella loro vita si sono comportate sempre onestamente - qual'è il mio caso - per lo meno di voler leggere bene la fattispecie che è stata esposta.
 
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