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Tempo per emettere la fattura una volta incassato il pagamento

Buonasera a tutti

Ringrazio per le gentili risposte, avevo letto che esiste il termine massimo di 12 giorni per la tramissione della fattura elettronica allo SDI (trasmettere significa emettere una fattura) dunque avevo capito che era questo il termine massimo per emettere la fattura e vale sia per le fatture cartacee che elettroniche 12 giorni dalla nascita dell'obbligo nel mio caso dalla data di incasso del pagamento.

Faccio un esempio:

01/09/2020 incasso il pagamento da un mio cliente

entro il 13/09/2020 sono obbligato ad emettere fattura cartacea o trasmetterla allo SDI se elettronica datando la fattura 01/09/2020 (data di incasso del pagamento).

Questa interpretazione si scontra un po le interpretazioni di questo post, mi piacerebbe che faceste degli esempi con le date cosi da permettere a tutti i lettori me compreso di capire bene il tutto.

Il termine dei 12 giorni non riguarda anche le fatture cartacee ?

Non si applica alla emissione della fattura cartacea o elettronica ? (trasmettere allo sdi equivale ad emettere la fattura, se non la trasmetti si considera non emessa)

Ringrazio tutti

Un Saluto

Buongiorno
La fattura cartacea non è trasmessa tramite il Sistema di interscambio ma solo al cliente finale, a cura di chi la emette, e con comunicazioni ordinarie (via mail, per posta, a mano). Al Fisco perverrà solo durante le dichiarazioni dei redditi che, se soggetti a un Regime IVA, avvengono trimestralmente (o mensilmente in base al volume di affari). La trasmissione è una procedura telematica,fornita dai vari software in circolazione o effettuata tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, ma compete solo per le Fatture elettroniche e non cartacee.
Ed è come dice lei, le fatture trasmesse possono avere una data documento che non deve essere anteriore di 12 giorni rispetto alla data di trasmissione (salvo casi complessi di Fatture riepilogative con ddt del mese precedente).
 
Buonasera @franco_ng

Grazie per la risposta, purtroppo come hai potuto notare in questo post in ambito fiscale ci sono spesso diverse interpretazioni e questo è un grosso problema per il contribuente che rischia di finire sanzionato e alla fine si trova a dover seguire una interpretazione con tutti i rischi che concerne.

Il commercialista che mi segue continua a dire che la fattura per i servizi va emessa entro lo stesso giorno del pagamento sempre, anche lui fa cosi
Altri mi dicono che ho 12 giorni di tempo dalla ricezione del pagamento per emettere la fattura per i servizi
Altri mi dicono che ho tempo fino a fine mese per emettere la fattura per i servizi
Altri che ho tempo fino a fine trimestre per emettere la fattura per i servizi

L'unica cosa certa è che la tardiva fatturazione è sanzionata, e se non invii entro 4 mesi al cliente la fattura lui emette autofattura.

Un Saluto
 
Buonasera, se ho ben capito si tratta di una vendita di servizi (campagne pubblicitarie), il pagamento è anticipato o posticipato all'esecuzione del lavoro?
Non emetti niente al cliente relativamente all'esecuzione della campagna? Un cedolino/proforma con il tempo di lavoro, o comunque con il tipo di campagna effettuata che ne attesi l'esecuzione e che restituiscono firmato? Se non viene emesso alcun documento prima del pagamento, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento e concordo che debba essere emessa fattura immediata e datata con il giorno del pagamento, poi spedita elettronicamente entro 12gg.
 
Buonasera @franco_ng

Grazie per la risposta, purtroppo come hai potuto notare in questo post in ambito fiscale ci sono spesso diverse interpretazioni e questo è un grosso problema per il contribuente che rischia di finire sanzionato e alla fine si trova a dover seguire una interpretazione con tutti i rischi che concerne.

Il commercialista che mi segue continua a dire che la fattura per i servizi va emessa entro lo stesso giorno del pagamento sempre, anche lui fa cosi
Altri mi dicono che ho 12 giorni di tempo dalla ricezione del pagamento per emettere la fattura per i servizi
Altri mi dicono che ho tempo fino a fine mese per emettere la fattura per i servizi
Altri che ho tempo fino a fine trimestre per emettere la fattura per i servizi

L'unica cosa certa è che la tardiva fatturazione è sanzionata, e se non invii entro 4 mesi al cliente la fattura lui emette autofattura.

Un Saluto

Secondo me i 12 giorni sono di trasmissione, cioè hai 12 giorni per trasmettere la fattura ma la data della fattura è altra cosa e coincide con la data in cui si considera effettuata l'operazione che per le prestazioni di servizi è l'incasso del pagamento o l'emissione della fattura se precedente.
 
Vi allego un interessante articolo - ci sarebbe da leggersi la guida ADE appena uscita:


da esso traggo gli ultimi capoversi molto interessanti:
"Volendo riepilogare il problema che sta alla base, si prenda l’esempio di una impresa che emette nel mese di settembre dei DDT per i quali deve emettere successivamente fattura differita. Tale fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo, e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della struttura dell’azienda e del software contabile adoperato.

Vi è infatti chi emette materialmente la fattura l’ultimo giorno del mese, e data la fattura lo stesso giorno; vi è colui che la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla risposta 389/2019 la “retrodata” all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo); vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l’operazione (e l’eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Bene, mentre la risposta ad interpello n. 389/2019 permetteva tutte tre le possibilità, la guida appena pubblicata sembra non consentire la terza, cioè l’emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie procedure contabili."
 
buongiorno, condivido un altro interessante articolo inerente la datazione delle fatture di dicembre anche alla luce dei nuovi tracciati.

da esso traggo:
La risposta merita qualche riflessione. L’Agenzia in sostanza segnala che lo SdI verifica il campo “Data” del file xml con la seguente logica: se il campo riporta una data con anno 2020 è possibile generare il file ancora in base al vecchio tracciato mentre se la data si riferisce al 2021 occorre necessariamente utilizzare la nuova versione (1.6.2), pena lo scarto della fornitura.

Tale controllo non va confuso con i termini di emissione della fattura, dettati dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972. Ricordiamo, infatti, che la fattura elettronica può dirsi emessa solo se trasmessa allo SdI. Inoltre, la data di trasmissione può essere successiva a quella riportata nel campo “Data” del file xml.

Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura immediata del 21 ottobre: tale documento può essere generato riportando nel campo “Data” il 21 ottobre (data effettuazione operazione) e trasmesso allo SdI entro il 2 novembre, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (circolare AdE 14/E/2019). L’operazione descritta rientra nella liquidazione Iva di ottobre.

Allo stesso modo anche in caso di fattura differita può esserci un disallineamento tra il valore riportato nel campo “Data” e il momento della trasmissione allo SdI. L’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 dispone che “le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata…nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

Pertanto, in caso di fattura differita di “n” consegne nei confronti del medesimo cliente, effettuate nel mese di dicembre, il cedente italiano potrebbe, ad esempio:

  • emettere un’unica fattura compilando il campo data con “31.12.2020” e trasmettere il file xml il 10/01/2021 oppure
  • compilare il campo data con “10.01.2021” e trasmettere il file xml nella medesima data.
In entrambi i casi, l’operazione deve confluire nella liquidazione Iva di dicembre con la particolarità che, nell’ipotesi a) l’emittente potrà utilizzare entrambe le versioni delle specifiche tecniche, senza incorrere nello scarto del file, mentre nel caso b) sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente le nuove specifiche tecniche.
 
Mi aggancio a questa discussione perché vorrei capire bene.
Io finora ho sempre fatto fatture cartacee (forfettario), quindi se il bonifico mi arrivava il 05.10 e lo vedevo soltanto il 07.10 emettevo la fattura datata 05.10 il 07.10 (o anche l'8 o il 9 per dire...)
Ora mi chiedo, con la fatturazione elettronica (se nel 2022 torno all'ordinario), potrò fatturare il 07.10 con data 05.10?!
Altrimenti davvero si rischia di ricevere un bonifico e non vederlo subito e dover pagare un minimo di 500 euro per tardiva fatturazione. Mi sembra assurdo!!!
 
credo che se si ritarda di un giorno l'emissione della fattura il problema non ci sia a meno che il ritardo di un giorno ti faccia ricadere nel mese o trimestre successivo.

ciao
 
Mi aggancio a questa discussione perché vorrei capire bene.
Io finora ho sempre fatto fatture cartacee (forfettario), quindi se il bonifico mi arrivava il 05.10 e lo vedevo soltanto il 07.10 emettevo la fattura datata 05.10 il 07.10 (o anche l'8 o il 9 per dire...)
Ora mi chiedo, con la fatturazione elettronica (se nel 2022 torno all'ordinario), potrò fatturare il 07.10 con data 05.10?!
Altrimenti davvero si rischia di ricevere un bonifico e non vederlo subito e dover pagare un minimo di 500 euro per tardiva fatturazione. Mi sembra assurdo!!!
Se torni in ordinario, i termini sono sempre gli stessi; se svalichi il mese/trimestre come indicato da Giuseppe, l'importante è far confluire l'iva nella liquidazione del mese/trimestre precedente.
Il problema semmai si crea ai tuoi clienti che ricevendo in gennaio una fattura di dicembre, dovrebbero imputare il relativo credito iva nel mese di gennaio anche se ti hanno pagato in dicembre... ma per te fornitore, non cambia nulla
 
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