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tari categoria c6 vuoto

Se l’immobile a disposizione è chiuso ed è privo di arredi, di allacci alla rete idrica, elettrica e alle altre utenze si deve comunque pagare la TARI per la parte variabile? In questo caso, l’immobile risulta in obiettive condizioni di non utilizzabilità, pertanto la TARI non è dovuta per l’intero importo e non solo la parte variabile. Infatti, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, mentre l’applicazione della tassa deve ritenersi esclusa per gli immobili inutilizzati nell’ipotesi in cui gli stessi siano privi di arredi e di allacciamento ai servizi di rete.


questo sarebbe il quesito che mi permetterebbe di avere ragione però come evidenziava la cassazione nella sentenza che citavi prima si fa riferimento ad una persona che aveva fattola dichiarazione una volta ma no l aveva rinnovata ogni anno e il giudice gli ha dato ragione perchè nulla è variato. Nel mio caso che non ho dichiarato alcunchè temo sono nel torto o mi sfugge qualcosa?
 
la risposta al quesito l'ha data il ministero delle finanze..

e le sentenze della cassazione vanno lette tra le righe....
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che presupposto perché un locale possa non essere assoggettato alla TIA sia solo il fatto di non essere occupato mentre la norma prevede che, a prescindere dall’occupazione o meno del locale, sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità dello stesso.
Il motivo è infondato perché la sentenza ha dato alla norma proprio l’interpretazione suggerita dal ricorrente (che poi è quella corrispondente alla lettera della legge), perché, nell’affermare che i locali in questione non avevano al tempo l’idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati, ha ritenuto appunto che l’inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall’assenza dei servizi essenziali (ossia da obiettive condizioni di non utilizzabilità, come previsto dalla norma) e che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell’assenza di tali servizi

parliamo sempre di tari

......se vuoi lo sconto del 50% dell'imu allora si che serve la dichiarazione del tecnico tuo o del comune...
 
la risposta al quesito l'ha data il ministero delle finanze..

e le sentenze della cassazione vanno lette tra le righe....
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che presupposto perché un locale possa non essere assoggettato alla TIA sia solo il fatto di non essere occupato mentre la norma prevede che, a prescindere dall’occupazione o meno del locale, sussistano obiettive condizioni di non utilizzabilità dello stesso.
Il motivo è infondato perché la sentenza ha dato alla norma proprio l’interpretazione suggerita dal ricorrente (che poi è quella corrispondente alla lettera della legge), perché, nell’affermare che i locali in questione non avevano al tempo l’idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano in effetti non occupati, ha ritenuto appunto che l’inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall’assenza dei servizi essenziali (ossia da obiettive condizioni di non utilizzabilità, come previsto dalla norma) e che la non occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell’assenza di tali servizi

parliamo sempre di tari

......se vuoi lo sconto del 50% dell'imu allora si che serve la dichiarazione del tecnico tuo o del comune...
quindi all ufficio tari del mio comune sono degli incompetenti.ti ringrazio per avermi confermato che non devo pagare questa tassa nel mio caso specifico.
Se mai mi dovessero mandare un avviso di pagamento cosa conservo per difendermi? mi dici esattamente cosi me lo conservo? quale articolo cosi ne prendo nota. grazie
 
Nel regolamento c3 scritto che devo pagare perché dice di fare la comunicazione dove si dichiara che è vuoto ij assenza di tale dichiarazione devi pagare in ogni caso
 
Ma figurati, dove sta scritta una caxxata del genere?
Per la tari NON serve nessun tecnico per dire che non ci sono allacci e che i locali son vuoti!!!
 
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