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Shede carburanti professionista

Riferimento: Shede carburanti professionista

Bella soluzione questa, perché complicarsi la vita!

Ma è la soluzione corretta perchè non esiste, a mio parere, una norma che consente di indicare nel libro cespiti (e conseguentemente dedurre gli amnmortamenti) unbene che passa dalla sfera personale alla sfera professionale.
Tale norma è prevista solo per gli imprenditori individuali.
 
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Ma è la soluzione corretta perchè non esiste, a mio parere, una norma che consente di indicare nel libro cespiti (e conseguentemente dedurre gli amnmortamenti) unbene che passa dalla sfera personale alla sfera professionale.
Tale norma è prevista solo per gli imprenditori individuali.

Ciao Roberto, l'inserimento nel libro cespiti a mio modo di vedere (a prescindere dall'aspetto normativo che tu giustamente hai evidenziato) è opportuno per consentire di avere un quadro completo dei cespiti utilizzati dal professionista nell'esercizio della propria attività professionale; ciò torna utile se si pensi al valore dei beni da indicare ai fini dello studio di settore. Pensa se ciò non venisse fatto che bel casino sarebbe :rolleyes:. Che ne pensi?
Ciao, Marica
 
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Ciao Roberto, l'inserimento nel libro cespiti a mio modo di vedere (a prescindere dall'aspetto normativo che tu giustamente hai evidenziato) è opportuno per consentire di avere un quadro completo dei cespiti utilizzati dal professionista nell'esercizio della propria attività professionale; ciò torna utile se si pensi al valore dei beni da indicare ai fini dello studio di settore. Pensa se ciò non venisse fatto che bel casino sarebbe :rolleyes:. Che ne pensi?

Il mio punto di vista è che l'imprenditore può dedurre gli ammortamenti il professionista no.
 
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Il mio punto di vista è che l'imprenditore può dedurre gli ammortamenti il professionista no.

Io non sono tanto convinta di ciò. Anche se manca una norma espressa non significa che non sia consentito ammortizzare il costo annotato nel libro dei cespiti. Ciò è quanto sostengono autorevoli pubblicisti. Se vuoi in privato posso inviarti qualcosa a riguardo.
 
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Ma è la soluzione corretta perchè non esiste, a mio parere, una norma che consente di indicare nel libro cespiti (e conseguentemente dedurre gli amnmortamenti) unbene che passa dalla sfera personale alla sfera professionale.
Tale norma è prevista solo per gli imprenditori individuali.


A prescindere che l'argomento di discussione era la deducibilità della spesa per carburante, io non vedo cosa c'entri questo tuo intervento con quanto scritto da me. C'è qualche post che mi è sfuggito?
Comunque, quando vuoi discutere di questa questione ce lo dici, io ti sottoporrò un quesito e tu ci dirai cosa fare!

Io avevo risposto a quel signor piccolomini o come si chiama lui che si era permesso di darmi del troll!
 
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Io non sono tanto convinta di ciò. Anche se manca una norma espressa non significa che non sia consentito ammortizzare il costo annotato nel libro dei cespiti. Ciò è quanto sostengono autorevoli pubblicisti. Se vuoi in privato posso inviarti qualcosa a riguardo.



Scusami perché "privilegiare" solo lui?
:D
Ciao
 
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Quindi, la conclusione della discussione è la deducibilità al 40% delle schede carburanti del professionista, anche se la macchina non è tra i cespisti.
 
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Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.


2 . Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.


3 . Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 [85], i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.


3 bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79 [66], nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.


Per l'imprenditore inviduale la norma è quella sopra riportata: mi sapete indicare LA NORMA PER I PROFESSIONISTI?

concordo con te nn avendo MAI TROVATO una norma che estenda questa previsione ai professionisti, ritenendo che l'applicazione per analogia del 65 tuir sia troppo poco pregnante, forse "leggera"...potrebbero agevolare questa discussione i colleghi che magari hanno varcato le...forche di un controllo sul cliente e se l'ade abbia ammesso il passaggio e le...conseguenze dalla sfera privata allo studio.ciao.
 
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