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rimborsi a dipendenti

karol

Utente
i miei colleghi tecnici vengono rimborsati mensilmente per le spese effettuate relative ai pasti delle loro trasferte; io redigo un prospetto con la somma di tutti gli scontrini e di ciò ke riguarda spese di parcheggi e pedaggi, e quindi inserisco in contabilità come spese indetraibili (gli scontrini) e spese carburanti e parcheggi le altre ricevute.Faccio bene?Ci sarebbe qualke altro modo per gestire queste spese e cmq renderle detraibili?
 
Riferimento: rimborsi a dipendenti

i miei colleghi tecnici vengono rimborsati mensilmente per le spese effettuate relative ai pasti delle loro trasferte; io redigo un prospetto con la somma di tutti gli scontrini e di ciò ke riguarda spese di parcheggi e pedaggi, e quindi inserisco in contabilità come spese indetraibili (gli scontrini) e spese carburanti e parcheggi le altre ricevute.Faccio bene?Ci sarebbe qualke altro modo per gestire queste spese e cmq renderle detraibili?

nemmeno gli esperti mi sanno consigliare?
 
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nemmeno gli esperti mi sanno consigliare?

Dal tenore del quesito si dedurrebbe che siamo in presenza di rimborsi spese a piè di lista: in questo caso il dipendente redige una nota spese che intesta all'azienda con il riepilogo di tutti i costi relativi alla trasferta (ristoranti, alberghi, autostrada, carburante, scontrini, ecc.) la cui documentazione deve essere allegata alla nota spese.
Non è necessario che i giustificativi di spesa siano intestati al dipendente, ma devono essere sostenuti nei luoghi e nel tempo della trasferta.
L'azienda rimborsa al dipendente il totale della nota spese e può dedurre tutti i costi.
In linea generale dovrebbe essere così.
Ciao Karol
 
Riferimento: rimborsi a dipendenti

A quanto riferito da Rocco, vorrei precisare, comunque, che la deducibilità dei costi sostenuti per le trasferte dei dipendenti di un'impresa (vitto e alloggio), ed a questi rimborsati, sono deducibili fino al limite di € 180,76 (se sostenuti in Italia) o € 258,23 (se sostenuti all'estero) giornalieri. Per quanto riguarda l'individuazione del dipendente che ne ha fruito, c'è da tener presente anche una delle regole generali per la deducibilità dei costi: la certezza e determinabilità, per cui, dovendo comunque essere l'imprenditore dimostrare l'inerenza (oltre che la competenza nell'esercfizio) di tali costi, è comunque sempre meglio che sulle ricevute vi sia indicato il nome e cognome del dipendente (o dell'imprenditore stesso per il quale valgono per le trasferte le medesime regole)
 
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A quanto riferito da Rocco, vorrei precisare, comunque, che la deducibilità dei costi sostenuti per le trasferte dei dipendenti di un'impresa (vitto e alloggio), ed a questi rimborsati, sono deducibili fino al limite di € 180,76 (se sostenuti in Italia) o € 258,23 (se sostenuti all'estero) giornalieri. Per quanto riguarda l'individuazione del dipendente che ne ha fruito, c'è da tener presente anche una delle regole generali per la deducibilità dei costi: la certezza e determinabilità, per cui, dovendo comunque essere l'imprenditore dimostrare l'inerenza (oltre che la competenza nell'esercfizio) di tali costi, è comunque sempre meglio che sulle ricevute vi sia indicato il nome e cognome del dipendente (o dell'imprenditore stesso per il quale valgono per le trasferte le medesime regole)

Ringrazio Antonio x la risposta esaudiente, nel mio caso però la maggior parte delle spese è testimoniata da scontrini (nn vedo come potrei quindi farli intestare al dipendente) ed è proprio x questo ke li reputo spese indetraibili.Faccio male?
 
Riferimento: rimborsi a dipendenti

Ringrazio Antonio x la risposta esaudiente, nel mio caso però la maggior parte delle spese è testimoniata da scontrini (nn vedo come potrei quindi farli intestare al dipendente) ed è proprio x questo ke li reputo spese indetraibili.Faccio male?

Ripeto, non è necessario che le spese siano intestate al dipendente; l'importante è che siano sostenute nei luoghi e nel tempo della trasferta (Circolare n. 188/E del 16/07/1998). Secondo me, quindi, poi considerarle deducibili.

Per Antonio2
Circa la certezza e la determinabilità del costo penso che non ci siano problemi poiché la nota spese con i relativi allegati rende il costo certo e determinabile.
Circa l'inerenza effettivamente qualche problema ci potrebbe essere; con Sentenza 6650 del 24/03/2006, infatti, la Cassazione ha stabilito che le note spese dei dipendenti, autorizzate e liquidate dalla società che le ha inserite nella contabilità aziendale, possono essere prova dell'esistenza del costo, ma non del fatto che questo sia legato all'attività produttiva (in pratica la Cassazione ha considerato tali costi non inerenti) poiché, recita testualmente la sentenza, "è ipotizzabile un accordo elusivo tra datore di lavoro e dipendente, per rimborsare al secondo spese voluttuarie, estranee all'attività d'impresa, così da dedurne i costi e, nel contempo, erogare compensi fuori busta, sottraendoli alle ritenute fiscali e previdenziali".
 
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:yes2: Scusate se rispondo con un certo ritardo, ma sono stato assente per un pò. Comunque sono completamete daccordo sulla non obbligatorietà dell'indicazione del dipendente sul documento giustificativo (naturalmente nel caso di scontrino fiiscale non sempre è possibile, anche se ultimamente mi sembra abbiano inventato lo scontrino parlante sul quale si può anche inserire tale dato); dicevo solo che sarebbe più comodo per l'Amministrazione finanziaria (o per l'Organo di Polizia Tributaria titolare dei controlli in materia) poter più facilmente risalre ad una certezza nell'operazione di cui le imprese chiedono la deducibilità. Comunque è normale che se tali documenti presentano in ogni caso elementi certi e determinabili non vi sono problemi per la deducibilità.
 
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