Riferimento: ricorso
A me non sembra che i termini della questione siano individuabili in:
- c’è chi sostiene l’ammissibilità del ricorso cumulativo e chi invece consiglia diversamente...
Alla questione posta all’attenzione degli addetti ai lavori va data una risposta legale e non un consiglio... Il consiglio “prudente” di presentare due o più ricorsi lo da chi sconosce l’indirizzo assunto dalla consolidata giurisprudenza più qualificata.
Io, invece, ribadisco che l’unica risposta possibile da dare a chi ti chiede un parere legale e non un consiglio è quella data nel mio precedente msg. Poi ognuno può fare quello che vuole, di ricorsi ne può presentare anche 4!
Se vuoi aggiornare le tue conoscenze in materia ti segnalo:
Massima:
In tema di contenzioso tributario, e' ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso piu' atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria – di una pluralita' di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 (cfr. Cass. – Sez. V – sentenza 20 maggio 2002 n. 7359)
Massima:
In tema di contenzioso tributario, e' ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso piu' atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria – di una pluralita' di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, gia' ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 e ora dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e considerato che, nell'ambito del processo tributario, non si pongono limitazioni riguardanti la competenza per valore. (cfr. Cass. – Sez. V – sent. Del 1/10/2004 n. 19666)