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ricorso

Riferimento: ricorso


Antonio grazie per la segnalazione dell'articolo è molto interessante.

l'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che si tratta di un contributo un po' datatato (2002) e dovrebbe essere aggiornato con la giurisprudenza intervenuta nel frattempo.

ad ogni buon conto, credo che le posizioni siano chiare: chi sostiene che sia ammissibile il ricorso cumulativo da una parte e chi invece consiglia ricorsi separati e istanza di riunione dall'altra (lasciando al giudice la scelta di riunire, o meno, i giudizi proposti contro atti distinti).

chi sostiene la prima tesi - IMHO - sconta sempre il rischio di vedersi respingere il ricorso perchè il ricorso cumulativo non viene accettato; chi sostiene la seconda tesi segue un approccio più prudente e ... sopporta come unico costo in più quello delle marche da bollo per il secondo ricorso.

l'amico che ha posto il quesito ha tutti gli elementi per scegliere quale strada imboccare.
 
Riferimento: ricorso

A me non sembra che i termini della questione siano individuabili in:
- c’è chi sostiene l’ammissibilità del ricorso cumulativo e chi invece consiglia diversamente...

Alla questione posta all’attenzione degli addetti ai lavori va data una risposta legale e non un consiglio... Il consiglio “prudente” di presentare due o più ricorsi lo da chi sconosce l’indirizzo assunto dalla consolidata giurisprudenza più qualificata.
Io, invece, ribadisco che l’unica risposta possibile da dare a chi ti chiede un parere legale e non un consiglio è quella data nel mio precedente msg. Poi ognuno può fare quello che vuole, di ricorsi ne può presentare anche 4!
Se vuoi aggiornare le tue conoscenze in materia ti segnalo:

Massima:
In tema di contenzioso tributario, e' ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso piu' atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria – di una pluralita' di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 (cfr. Cass. – Sez. V – sentenza 20 maggio 2002 n. 7359)

Massima:
In tema di contenzioso tributario, e' ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso piu' atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria – di una pluralita' di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, gia' ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972 e ora dall'art. 29 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e considerato che, nell'ambito del processo tributario, non si pongono limitazioni riguardanti la competenza per valore. (cfr. Cass. – Sez. V – sent. Del 1/10/2004 n. 19666)
 
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Riferimento: ricorso

... Io, invece, ribadisco che l’unica risposta possibile da dare a chi ti chiede un parere legale e non un consiglio è quella data nel mio precedente msg. ...

ma guarda, questo è un forum dove si partecipa liberamente ... personalmente non ho mai pensato di fornire pareri legali su questo forum ... tutti i pareri che fornisco nell'ambito della professione sono tali solo dopo un attento esame della pratica che il cliente mi ha affidato (carte alla mano ... tanto per intenderci!): su fisco e tasse.com discuto e scambio opinioni con i colleghi e gli altri utenti, i pareri legali li riservo ad altro ambito.

per curiosità, a quale ordine sei iscritto? da quanto tempo eserciti la professione? in che cosa sei specializzato?

... Se vuoi aggiornare le tue conoscenze in materia ti segnalo:...

ti ringrazio per la segnalazione delle due sentenze di cui farò senz'altro tesoro! Peraltro, nulla di nuovo sotto il sole ... ero e sono consapevole che in alcune pronuncie la S.C. si è espressa per l'ammissibilità di ricorsi cumulativi: ciò non toglie che la prudenza consiglia ricorsi separati e istanza di riunione.
 
Riferimento: ricorso

E' vero che è datata, ma ho preso la prima di tante altre pagine simili e più recenti. La sostanza, a mio avviso, non cambia: è comunque un rischio.
Ciao a tutti
 
Riferimento: ricorso

Sarebbe interessante leggere il commento di qualcun altro... non si sa mai!

A me capita spesso, per esempio, qualche volta il calcio lo seguo anch’io, di sentire qualche commentatore sportivo, un Berti qualunque, per citarne qualcuno a caso, commentare il derby Milan-Inter (noblesse oblige) e mi accorgo che, diversamente da me, lui ha visto un’ altra partita. Tuttavia, io i suoi commenti li reputo sotto alcuni aspetti interessanti, tant'è che, spesso, mi pongo delle domande!

Una buona giornata e buon pranzo a tutti!
 
Riferimento: ricorso

Entro nella discussione e subito sposo il suggerimento di Kob e company,

meglio due ricorsi troppo spesso anche in presenza di consolidata giurisprudenza le sentenze delle commissioni tributarie sono di parere opposto; oppure enti pubblici che perseverano nella loro interpretazione anche in presenza di non una ma più sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.
Pertanto a difesa degli interessi nel cliente meglio impugnare separatamente ogni atto che il rischio di vedersi bocciare il ricorso unico.

Che danno possiamo causare ad un cliente che si vede notificare 2 cartelle stessa imposta annualità diverse , imposta non dovuta, e in caso di ricorso unico la commissione dichiara inammissibile lo stesso?

buona giornata a tutti

Marta
 
Riferimento: ricorso

Entro nella discussione e subito sposo il suggerimento di Kob e company,

meglio due ricorsi troppo spesso anche in presenza di consolidata giurisprudenza le sentenze delle commissioni tributarie sono di parere opposto; oppure enti pubblici che perseverano nella loro interpretazione anche in presenza di non una ma più sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.
Pertanto a difesa degli interessi nel cliente meglio impugnare separatamente ogni atto che il rischio di vedersi bocciare il ricorso unico.

Che danno possiamo causare ad un cliente che si vede notificare 2 cartelle stessa imposta annualità diverse , imposta non dovuta, e in caso di ricorso unico la commissione dichiara inammissibile lo stesso?

buona giornata a tutti

Marta


E’ il suo un suggerimento saggio!
Del resto, presentare due ricorsi è possibile, non vi è alcuna causa ostativa, il ricorso unico è solo una facoltà, non un obbligo!
Ho letto, anzi, da qualche parte che c’è chi impugna addirittura anche dieci o cento o mille atti avente lo stesso oggetto e che nel caso in cui presenti tanti ricorsi, pur avendo la possibilità di presentarne uno solo, deve ritenersi probabile il tentativo di accattivarsi la “benevolenza” del giudice. Non sarà, questa, la battuta di qualche burlone, considerata la serietà, senso della giustizia e competenza dei giudici delle Commissioni tributarie? Io credo di sì!

Ma questo non ha niente a che vedere con la paventata dichiarazione di inammissibilità del ricorso in presenza di consolidata qualificata giurisprudenza di merito e di legittimità, anche se nel panorama tributario (in generale) le voci fuori coro non sono mai escludibili.
 
Riferimento: ricorso

Secondo la mia esperienza, vanno presentati due ricorsi. Difatti l'art.18 del D.Leg. 546 del 1992, alla lettera d) parla di atto impugnato. Il successivo art.29 al comma 1 parla della riunificazione dei ricorsi. Nel caso di specie, se le cartelle fossero state notificate a distanza di qualche giorno cosa sarebbe successo? La contestualità delle notifiche non fa venir meno il principio dell'autonomia dell'atto e, conseguentemente della autonomia della impugnazione.
 
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