accade che se l'intervento del provvedimento in autotutela arriva nei sei mesi successivi il giudizio sarà oramai incardinato e, nonostante la cessata materia del contendere, il collega, domanda, comunque e GIUSTAMENTE, il pagamento della prestazione professionale fino a quel momento svolta e che potrebbe anche non essere necessariamente esigua rispetto magari all'importo dell'oggetto di contenzioso!!
Ergo, suggerire di promuovere un'azione 6 mesi prima dello scadere del termine di legge quando, peraltro, vi è in corso un procedimento di revisione in autotutela del provvedimento da parte dello stesso Istituto di previdenza (rectius: elevatissima probabilità di revoca dello stesso o rettifica in melius), non appare, quantomeno, il consiglio più opportuno da fornire, soprattutto quando il portafoglio non è il proprio.
Quanto alla decorrenza del termine triennale, era per rendere la completezza dell'istituto, a fronte delle esigue e, ripetesi, non corrette informazioni precedentemente fornite, anche che nella debita considerazione che l'istituto in oggetto nasce con la materia squisitamente pensionistica, oltre a costituire la fetta più grande della tipologia di contenzioso di che trattasi.
Cordialità
Ergo, suggerire di promuovere un'azione 6 mesi prima dello scadere del termine di legge quando, peraltro, vi è in corso un procedimento di revisione in autotutela del provvedimento da parte dello stesso Istituto di previdenza (rectius: elevatissima probabilità di revoca dello stesso o rettifica in melius), non appare, quantomeno, il consiglio più opportuno da fornire, soprattutto quando il portafoglio non è il proprio.
Quanto alla decorrenza del termine triennale, era per rendere la completezza dell'istituto, a fronte delle esigue e, ripetesi, non corrette informazioni precedentemente fornite, anche che nella debita considerazione che l'istituto in oggetto nasce con la materia squisitamente pensionistica, oltre a costituire la fetta più grande della tipologia di contenzioso di che trattasi.
Cordialità