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richiesta fallimento da creditore

eli_eli83

Utente
Ciao, avrei bisogno un'aiuto perchè purtroppo di certe cose non si capisce nulla.
Avevo una ditta individuale regolarmente chiusa agli inizi del 2009. Un creditore che non ha nulla di mio (unico legale rappresentante) firmato in mano...mi chiede il pagamento di alcune fatture di cui purtroppo io non ne conoscevo nemmeno l'esistenza.
Ha fatto richiesta al tribunale per il mio fallimento. La ditta è chiusa da 1 anno ormai e non possiedo beni immobili tali da pagare tutto il debito. In cosa consisterebbe il mio fallimento? Come può richiederlo essendo che la mia ditta individuale non ne è soggetta...ma soprattutto come può un tribunale proseguire sapendo a priori che una ditta individuale se non ha un X di fatturato non può essere soggetta a fallimento? Cosa mi devo aspettare dietro l'angolo? Ovviamento gli avvocati costano troppo oggi come oggi e non posso permetterlo.
Ringrazio tutti per ogni vostro singolo consiglio.
 
Riferimento: richiesta fallimento da creditore

Ciao, avrei bisogno un'aiuto perchè purtroppo di certe cose non si capisce nulla.
Avevo una ditta individuale regolarmente chiusa agli inizi del 2009. Un creditore che non ha nulla di mio (unico legale rappresentante) firmato in mano...mi chiede il pagamento di alcune fatture di cui purtroppo io non ne conoscevo nemmeno l'esistenza.
Ha fatto richiesta al tribunale per il mio fallimento. La ditta è chiusa da 1 anno ormai e non possiedo beni immobili tali da pagare tutto il debito. In cosa consisterebbe il mio fallimento? Come può richiederlo essendo che la mia ditta individuale non ne è soggetta...ma soprattutto come può un tribunale proseguire sapendo a priori che una ditta individuale se non ha un X di fatturato non può essere soggetta a fallimento? Cosa mi devo aspettare dietro l'angolo? Ovviamento gli avvocati costano troppo oggi come oggi e non posso permetterlo.
Ringrazio tutti per ogni vostro singolo consiglio.

"Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"

... questo dice la legge ... verifica le date e vedi se rientri in questo caso.
ma ciò che non ho capito in quello che scrivi è la questione che dici "non ero a conoscenza delle fatture del creditore ...
in che senso ?? non era fornitore e non avevi commissionato il lavoro o acquistato la merce ??
 
Riferimento: richiesta fallimento da creditore

Ciao, avrei bisogno un'aiuto perchè purtroppo di certe cose non si capisce nulla.
Avevo una ditta individuale regolarmente chiusa agli inizi del 2009. Un creditore che non ha nulla di mio (unico legale rappresentante) firmato in mano...mi chiede il pagamento di alcune fatture di cui purtroppo io non ne conoscevo nemmeno l'esistenza.
Ha fatto richiesta al tribunale per il mio fallimento. La ditta è chiusa da 1 anno ormai e non possiedo beni immobili tali da pagare tutto il debito. In cosa consisterebbe il mio fallimento? Come può richiederlo essendo che la mia ditta individuale non ne è soggetta...ma soprattutto come può un tribunale proseguire sapendo a priori che una ditta individuale se non ha un X di fatturato non può essere soggetta a fallimento? Cosa mi devo aspettare dietro l'angolo? Ovviamento gli avvocati costano troppo oggi come oggi e non posso permetterlo.
Ringrazio tutti per ogni vostro singolo consiglio.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Per non fallire quindi è necessario collocarsi sotto a tutti e tre i parametri, potendo aprirsi il fallimento anche nel caso che solo uno di essi sia stato superato.
 
Riferimento: richiesta fallimento da creditore

Partiamo dal fatto, senza voler fare moralismi e perderci in discorsi filosofici, che io personalmente dubito che tu NON sia a conoscenza delle fatture che il fornitore sventola,anche perche' se tu dici di non aver beni
COLOR="Red"]"immobili"[/COLOR] da poter soddisfare la richiesta vuol dire che l' importo non e' proprio esiguo (mia supposizione,salvo che questi NON siano stati intestati a terzi per ovvi motivi prima della chiusura dell' attivita' ma...),inoltre dubito che alla chiusura dell' attivita' tu non sapessi nulla, vuoi che il fornitore NON ti abbia mai interpellato per chieder motivo degli insoluti???:rolleyes:

Detto questo la procedura di deposito dell' istanza fallimentare modificata dalla legge di riforma e da ultimo dal Dlgvo n. 169/2007 si sviluppa come segue:

Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero (art. 6 L. F.).

Si possono distinguere le diverse iniziative per la dichiarazione di fallimento come segue.

La richiesta di fallimento deve essere avanzata dal debitore che si trovi in stato di insolvenza mediante ricorso; non è necessario il patrocinio del di un difensore. Nel caso di una impresa appartenente a un minore o a un interdetto, che sia gestita dal genitore, la richiesta di fallimento dovrebbe essere autorizzata dal giudice.

L’iniziativa del creditore poggia anch’essa sull’esercizio di un’azione che deve essere iniziata con la proposizione di un ricorso.

In entrambi i casi, per agevolare la pratica, è in uso presso gli uffici giudiziari la predisposizione di uno stampato, distribuito dalla cancelleria, a seconda che l’imprenditore di cui si chiede il fallimento sia una società di persona ovvero una società di capitali. E ciò sia ai fini dell’iscrizione a ruolo del ricorso sia al fine della documentazione probatoria da allegare al ricorso, anche per rendere più celere l’istruttoria pre-fallimentare da parte del Tribunale fallimentare (all.1).

Il ricorso deve contenere le motivazioni a sostegno della richiesta a cui va allegata tutta la documentazione necessaria a individuare l’imprenditore, e a dimostrare la sussistenza dello stato di insolvenza in cui versa.

Nell’ipotesi di cui al punto 1), e cioè nel caso di fallimento in proprio, occorre distinguere due ipotesi.


A) Nell’ipotesi di ditta individuale o di società di persone, il ricorso può essere presentato personalmente in cancelleria dall’imprenditore o personalmente da tutti i soci. Ciò è necessario affinché il cancelliere possa procedere ad identificare i ricorrenti ed autenticare le firme apposte sul ricorso.

B) Nel caso delle società di capitali, il ricorso sarà depositato dall’amministratore della società che abbia i poteri per gli atti di straordinaria amministrazione e autorizzato dall’assemblea dei soci (verbale notarile di assemblea straordinaria).

Accade spesso, infatti, che l’amministratore senza alcun potere per gli atti di straordinaria amministrazione intenda presentare il ricorso in quanto la società versa già in stato di insolvenza; oppure, adducendo il fatto che la società non è in grado di agire perché i soci disertano le assemblee, o ancora, in quanto manca la liquidità per far fronte ad ulteriori spese.

In tutti questi casi, è opportuno che l’amministratore presenti al Presidente del Tribunale istanza per la nomina di un liquidatore, essendo nella impossibilità di agire. Sarà poi cura di quest’ultimo decidere se dare corso all’istanza di fallimento.

Il ricorso si presenta al Tribunale, in composizione collegiale, del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale (competenza funzionale e inderogabile) e si propone con istanza da depositare presso la cancelleria fallimentare esente da bollo ed allegando :

a) la nota di iscrizione a ruolo ;

b) la ricevuta di versamento del contributo unificato a mezzo marca contributo unificato, del modello F23 o lottomatica per un importo di € 70,00;

c) una marca da € 8,00;

I documenti da allegare sono :

1) Certificato visura CCIA della società (obbligatorio);

2) Certificato camerale sui protesti (eventuale);

3) Copia ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata;

4) Il titolo, in originale o copia autentica, a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, ecc.)

5) Nel caso in cui il ricorso riguarda una società di persone è necessario allegare un certificato contestuale dei soci;



Lo stato di insolvenza può essere dimostrato anche con atti che non siano attinenti alla esecuzione forzata, per esempio se dopo la diffida di pagamento l’imprenditore non adempie l’obbligazione e risulti, da relativa visura camerale, pluriprotestato.

Come è noto, il piccolo imprenditore e l’artigiano non sono assoggettati al fallimento mancando il requisito dell’imprenditorialità e della organizzazione dei beni strumentali.

Inoltre, è stato introdotto dalla riforma il principio elaborato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 368/1994, n. 488/1993) per cui non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a € 30.000,00 (importo che verrà periodicamente aggiornato ).

Al suddetto criterio ( piccolo imprenditore e dell’artigiano) sono stati introdotti dall’art. 1 L.F. alcune eccezioni che presuppongono che non può essere considerato “piccolo l’imprenditore” o assoggettato ai benefici dell’artigiano, l’imprenditore che:

A) Dimostri di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dell’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;

B) Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00.

C) Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.

Depositato il ricorso, il Tribunale fissa con decreto l’udienza di convocazione (obbligatoria) avanti a sé del debitore, dei creditori istanti e del pubblico ministero.

La parte che ha depositato il ricorso, dopo circa una settimana, si reca in cancelleria per richiedere le copie autentiche del ricorso e del decreto di convocazione e procede a notificare l’atto al debitore. L’originale verrà poi depositato in cancelleria prima dell’udienza.

Il fallimento è dichiarato con sentenza dal Tribunale che dispone:

1) la nomina del Giudice delegato alla procedura ;

2) nomina il curatore;

3) Ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori entro tre giorni;

4) Fissa l’udienza per la verifica dei crediti;

5) Fissa il termine per la presentazione delle domande di insinuazione e di rivendicazione di diritti reali e personali.

La sentenza è notificata al debitore e comunicata per estratto al PM, al curatore e al richiedente il fallimento. E’ annotata inoltre presso l’Ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133 cpc; nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 17, comma secondo.

Ora, se vuoi un' aiuto piu' concreto e tangibile bisognerebbe saper un po' di piu' altrimenti non ti si puo' aiutare se non in via del tutto teorica,considera che ha importanza anche il fatto di come hai chiuso la societa', se l' hai liquidata a suo tempo,se l' hai chiusa a seguito di.... ecc ecc...Attenzione alle eventuali revoche...

extension :yes2:
 
Riferimento: richiesta fallimento da creditore

fermo restando tutto quanto sopra detto ...
non è che presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento, il tribunale lo dichiara senza accertamenti ...
c'è tutta una parte di istruttoria prefallimentare che viene messa in atto, per accertare appunto lo stato di insolvenza del fallendo ...
accertamenti con gdf, convocazione fallendo, ecc...
se manca il presupposto dell'insolvenza (così come altrio requisiti necessari), il fallimento non viene dichiarato ...
ciao.
 
Riferimento: richiesta fallimento da creditore

fermo restando tutto quanto sopra detto ...
non è che presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento, il tribunale lo dichiara senza accertamenti ...
c'è tutta una parte di istruttoria prefallimentare che viene messa in atto, per accertare appunto lo stato di insolvenza del fallendo ...
accertamenti con gdf, convocazione fallendo, ecc...
se manca il presupposto dell'insolvenza (così come altrio requisiti necessari), il fallimento non viene dichiarato ...
ciao.

Verissimo, io avevo by passato la parte perche' avendo egli ricevuto la richiesta supponevo che fosse gia stato fatto...Pero' e' una corretta precisazione, che nel caso specifico ci da conferma della prassi effettuata...

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Riferimento: richiesta fallimento da creditore

Innanzi tutto ringrazio tutti per le risposte.
Per quanto riguarda i moralismi non preoccupatevi ne sono ormai piena..purtroppo non conoscevo la situazione in quanto sono stata conivolta in questa cosa senza saperne nulla..ok ok sono stata una stupida ma fidarsi delle persone sbagliate porta anche a questo...a rovinarti la vita!!!Ecco perchè non ero a conoscenza di nulla e non ho mai avuto rapporti con questo fornitore se non l'aver ricevuto alcune fatture in merito che mi era riferito che erano state pagate regolarmente. Comunque a parte questo...cosa potrei dirvi di più? Diciamo che ho parlato con il mio avvocato e la cifra per rispondere a tutto ciò è troppo alta quindi lascerò pure che il tribunale mandi avanti il tutto..anche perchè la ditta non ha mai avuto entrate per quanto da voi descritto..pertanto penso proprio non possa rientrare nella procedura del fallimento.
Mi avete detto che devono verificare prima di procedere giusto? Cioè se io non mi presento in tribunale..perchè con il poco che guadagno l'avvocato costa troppo...il giudice prima di fare qualsiasi cosa dovrebbe verificare la fattibilità del fallimento è corretto? Quindi se non risulto tra i 3 possibili casi da voi elencati in teoria dovrebbe NON dare fallimento.
Se c'è una legge...non possono andare tanto lontano credo...cmq non hanno nemmeno le bolle firmate allegate alle varie fatture..quindi come possono dimostrare che il credito è esigibile e vero? Inoltre presumo che il tutto debba essere verificato come già detto sopra quindi presumo che se non ci sono le premesse la cosa dovrebbe finire qui.
Ma nel caso non fosse così...come procederebbe il tribunale? Quale sarà il ruolo del curatore fallimentare? Possono venire a casa mia (abito ancora con i miei) e pignorare beni?
Ringrazio tutti ancora...questo forum è veramente fantastico!!! :)
 
Riferimento: richiesta fallimento da creditore

Gia non avendo i DDT firmati ecc vuol dire che stanno dichiarando il falso...Certo potrebbero trovare un disperato che in seconda battuta, dopo la comparizione delle parti (fase 1)potrebbe dire di aver consegnato lui stesso il materiale ma mi sembra francamente improbabile...Diciamo che, fatti i dovuti accertamenti (che secondo me avrebbero dovuto fare prima di iniziare tutta questa manfrina)e NON essendoci nulla da prendere nei tuoi confronti (mi auguro) la pratica viene chiusa (ci vuole un po' di tempo ma succede)come ti indico di seguito:

La chiusura del fallimento viene dichiarata dal tribunale fallimentare con decreto motivato. I fatti che possono condurre alla chiusura della procedura fallimentare sono i seguenti:

•liquidazione dell'attivo, quando cioè tutti i beni del fallito sono stati venduti e il ricavato è stato ripartito tra i vari creditori, distinguendo tra privilegiati e chirografari;
•insussistenza o insufficienza dell'attivo, quando cioè il debitore non dispone di beni da cui è possibile ricavare un certo valore di realizzo tale da soddisfare i creditori;
•accordo intercorso tra fallito e creditori, definito concordato fallimentare: il debitore propone ai creditori un accordo secondo il quale si impegna a pagare integralmente chi è titolare di un diritto di prelazione, mentre tutti i creditori chirografari ricevono una determinata percentuale del credito complessivo. Se la maggioranza dei creditori esprime parere positivo entro 30 giorni dalla proposta, allora il tribunale autorizza tale concordato;
•estinzione della totalità dei debiti contratti;
•mancata presentazione della domanda di insinuazione da parte dei creditori: una volta esaurita la fase di accertamento del passivo di cui si occupa il curatore, la totalità dei creditori deve presentare entro 30 giorni la richiesta del saldo dei debiti ancora aperti nei loro confronti e i documenti che provino tali posizioni aperte. Nel caso in cui questo non avvenga, si può procedere con la chiusura del fallimento;
•rinuncia da parte dei creditori.
La chiusura del fallimento ha come effetto immediato la cessazione delle conseguenze di carattere patrimoniale sia sul debitore che sui creditori. Questo significa che il debitore rientra in possesso dei propri beni e per i creditori viene meno il divieto di esercitare azioni individuali nei confronti del patrimonio del debitore.

In fase di procedura fallimentare, infatti, l'unico modo ammesso dalla legge per vedere soddisfatto il proprio credito è quello della presentazione della domanda di insinuazione al passivo del fallito. Se i creditori non sono stati rimborsati in toto, possono dunque procedere individualmente nei confronti del debitore per la parte non soddisfatta, salvo i casi in cui è prevista l'esdebitazione

ATTENZIONE AGLI EFFETTI:

La sentenza di fallimento, una volta emessa dal tribunale fallimentare competente, produce effetti immediati, i quali possono essere così riassunti:

•obbligo nei confronti del debitore di presentare entro tre giorni tutti i documenti contabili e i bilanci dai quali sia desumibile la situazione economica in cui versa l'impresa, nonché l'elenco di tutti i creditori. Se l'impresa è stata costituita entro tre anni dall'emissione della sentenza, devono essere presentate tutte le scritture contabili; in caso contrario, sono necessari solo i documenti degli ultimi tre anni;
•nomina del giudice delegato: la sua funzione principale è quella di vigilare e di controllare che la procedura fallimentare sia seguita scrupolosamente e di collaborare a stretto contatto con il curatore, autorizzandone ogni atto. Dato che deve anche vigilare sull'operato del curatore, è necessario che esso sia una figura al di sopra delle parti;
•nomina del curatore: si tratta del soggetto incaricato di individuare il patrimonio del fallito, amministrarlo, liquidarlo e, con il valore di realizzo, di procedere con la ripartizione ai creditori. Di norma è un avvocato, un procuratore, un commercialista o un ragioniere e, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste il ruolo di pubblico ufficiale. La sua nomina è molto importante in quanto in questo modo, tramite la sua attività di vigilanza e controllo, non si corre il rischio che il debitore sottragga una parte o la totalità del rimanente patrimonio per sue necessità personali invece che destinarlo alla soddisfazione dei creditori. Per questo motivo, non possono essere nominate curatore le seguenti categorie di persone:

- il coniuge, parenti o affini del debitore entro il quarto grado;
- i creditori coinvolti nella procedura fallimentare;
- chi ha contribuito al tracollo finanziario dell'impresa;
- chiunque abbia un conflitto di interessi.
•nomina del comitato dei creditori: questo organismo è istituito dal giudice delegato entro un mese dalla sentenza di fallimento. Può essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque persone provenienti dal gruppo dei creditori che possono essere sostituite in ogni momento. Esso è espressione degli interessi della globalità dei soggetti nei confronti dei quali il fallito è insolvente, e non soltanto dei singoli interessi di chi ne fa parte;
•indicazione della data in cui avverrà la valutazione dello stato passivo del patrimonio dell'imprenditore, entro 120 giorni dall'emissione della sentenza.

La sentenza dichiarativa di fallimento, che deve essere depositata anche presso il Registro delle imprese, deve essere resa nota al soggetto insolvente entro il giorno successivo rispetto alla data del deposito.

Le conseguenze che il debitore subisce in seguito ad una dichiarazione di fallimento sono sia di carattere patrimoniale che di carattere personale.

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