Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann
Gentilissimi utenti del forum e Egr Rag. Rodella e Gent.mo Marino,
La situazione che si delinea e' a questo punto la regolarizzazione della residenza fiscale.
Nella guida di compilazione del modello unico risulta
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è ingenere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo Dipartimento delle Finanze - Home Page nella sezione “Fiscalità internazionale”)
All'articolo 4 della convenzione italia germania invece risulta:
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
La nota in grassetto non mi e' chiara in quanto non capisco
a) la parola soltanto nel contesto in cui e' inserita
b) se per reddito proveniente da fonti situate risulti anche il reddito proveniente da lavoro dipendente.
Ad ogni modo se la registrazione in germania (Anmeldung) rappresenta per le leggi tedesche la residenza (dispongo di SozialNummern) e il rapporto di lavoro come dipendente pubblico (TVOD Tarifvertrag Offentlicher Dients) e quindi l'assegnazione di uno SteuernNummern ne identifica anche la residenza fiscale (per la Germania).
Fornisco inoltre la seguente documentazione
http://www.odcec.mi.it/Libraries/Materiale_Convegni/Residenza_delle_persone_31_marzo.pdf
Dove nella slide numero 17 cita una sentenza:
La convenzione può essere invocata soprattutto nei caso in cui il soggetto emigrato si sia dimenticato di iscriversi all’AIRE (Trib. Trieste sentenza del 17 settembre 2010)Alcune convenzioni presentano regole particolari con riferimento ai casi di cambio
di residenza. Si prevede una sorta di exit tax peraltro vietata dalla più recente giurisprudenza della Corte UE.
A questo punto mi chiedo e Vi chiedo se non e' il questo un caso di doppia residenza.
Qualora lo fosse, e non mi andrebbe di percorrere i tre gradi di giudizio per dimostrarlo, cito l'articolo 15 della convenzione italia germania:
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Che dovrebbe esentare dal corrispondere all'italia i redditi derivati da lavoro dipendente percepiti in germania.
Naturalmente sarei grato a chiunque supportasse, o smentisse, le considerazioni in merito.
Gentilissimi utenti del forum e Egr Rag. Rodella e Gent.mo Marino,
La situazione che si delinea e' a questo punto la regolarizzazione della residenza fiscale.
Nella guida di compilazione del modello unico risulta
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è ingenere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo Dipartimento delle Finanze - Home Page nella sezione “Fiscalità internazionale”)
All'articolo 4 della convenzione italia germania invece risulta:
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
La nota in grassetto non mi e' chiara in quanto non capisco
a) la parola soltanto nel contesto in cui e' inserita
b) se per reddito proveniente da fonti situate risulti anche il reddito proveniente da lavoro dipendente.
Ad ogni modo se la registrazione in germania (Anmeldung) rappresenta per le leggi tedesche la residenza (dispongo di SozialNummern) e il rapporto di lavoro come dipendente pubblico (TVOD Tarifvertrag Offentlicher Dients) e quindi l'assegnazione di uno SteuernNummern ne identifica anche la residenza fiscale (per la Germania).
Fornisco inoltre la seguente documentazione
http://www.odcec.mi.it/Libraries/Materiale_Convegni/Residenza_delle_persone_31_marzo.pdf
Dove nella slide numero 17 cita una sentenza:
La convenzione può essere invocata soprattutto nei caso in cui il soggetto emigrato si sia dimenticato di iscriversi all’AIRE (Trib. Trieste sentenza del 17 settembre 2010)Alcune convenzioni presentano regole particolari con riferimento ai casi di cambio
di residenza. Si prevede una sorta di exit tax peraltro vietata dalla più recente giurisprudenza della Corte UE.
A questo punto mi chiedo e Vi chiedo se non e' il questo un caso di doppia residenza.
Qualora lo fosse, e non mi andrebbe di percorrere i tre gradi di giudizio per dimostrarlo, cito l'articolo 15 della convenzione italia germania:
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Che dovrebbe esentare dal corrispondere all'italia i redditi derivati da lavoro dipendente percepiti in germania.
Naturalmente sarei grato a chiunque supportasse, o smentisse, le considerazioni in merito.
Ultima modifica di un moderatore: