Ultima cosa, poi la lascio: questa situazione mi ha portato a problemi di ansia e stress pesanti tanto che l altro giorno ho avuto la febbre a 39 e posso garantire che è dovuto a quello, non dormo la notte, penso costantemente in ogni momento anche il sabato e la domenica a questa situazione. Ricoprire questo ruolo che sarebbe sovradimensionato rispetto alle mie competenze potrebbe comportare altre patologie. Quindi se non trovo un accordo e sono costretto per non pagare le penali l unica soluzione e mettermi in malattia fino alla scadenza del contratto. Grazie
A proposito di "mettermi in malattia fino alla scadenza del contratto" presta attenzione, se non già di conoscenza devi sapere che l'indennità di malattia nel rapporto di lavoro a termine viene corrisposto per un periodo
non superiore a quello di attività lavorativa nei 12 mesi precedenti, inoltre, l'attuale datore di lavoro non può riconoscere l’indennità di malattia per un nr. di giornate maggiori a quelle da te lavorate presso quest'ultimo:
Uno stralcio della normativa
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ti auguro ogni bene per il futuro
Saluti