salvo attacchi hacker
Lasciamo perdere...
salvo attacchi hacker
Purtroppo, caro Gio, abbiamo un legislatore di mediocre qualità, lo sai meglio di me.
Neanch'io, come Catia, voglio generalizzare ma, così, giusto per rendere l'idea, quando ho letto che si proroga la consegna e la trasmissione delle CU al 30.04 quando ormai tutti avevano provveduto all'adempimento sono balzato dalla sedia, come pure quando nel DL. 18/2020 hanno introdotto la proroga di 2 anni lato sensu dei termini di accertamento, per non parlare della sospensione troppo preve dei versamenti, e potrei fare altri esempi.
Detto ciò, io avrei preso in considerazione il volume di affari più che i ricavi, il calcolo sarebbe stato più agevole.
Considerato infine che fino ad adesso il decreto non è ancora andato in GU, e dunque che si ragiona solo sulle bozze, quello che ne viene fuori è ancora una volta un provvedimento di dubbia efficacia per evitare che una buona fetta del tessuto imprenditoriale di questo paese, fatto di pmi, sia costretto a chiudere i battenti.
Adesso serve liquidità, e anche subito perché le imprese, soprattutto quelle che hanno dovuto restar chiuse, devono comunque coprire i costi fissi, perché questi o lavori o non lavori ce li hai sempre sul groppone. Se non gli fai arrivare la liquidità in tempi brevi saranno spacciate.
Ciao Gio.
In merito alla proroga prevista per versamenti fiscali 16.04.2020 16.05.2020 competenza Marzo-Aprile si evince quanto segue:
È poi prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva per aprile e maggio a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019 nel caso in cui si verifichi un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Detto questo un semplice calcolo del fatturato al 31.03.2020 30.04.2020 rispetto al 2019 oppure tenete conto degli S.A.L.(Stati avanzamento lavori) di competenza fatturati successivamente ma di competenza del mese di Marzo ed Aprile.- Io farei tranquillamente l"opzione 1 come la vedete?
Saluti.-
Grazie molte Gianni per la delucidazioneCiao Gio: leggi qua
Decreto liquidità: i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti - Euroconference News
La Circolare AdE 9/E/2020 fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributiviwww.ecnews.it
dal quale traggo:
"Altro tema analizzato è quello della verifica della condizione di calo del fatturato o dei corrispettivi: è stato chiarito che il calcolo relativo, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dal citato articolo 18, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile, fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.
Quindi, la data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre, per la fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura."
Gianni
Fattura emessa a maggio per provvigioni aprile va considerata per competenza o per data fattura?Ciao Gio: leggi qua
Decreto liquidità: i chiarimenti sulla sospensione dei versamenti - Euroconference News
La Circolare AdE 9/E/2020 fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributiviwww.ecnews.it
dal quale traggo:
"Altro tema analizzato è quello della verifica della condizione di calo del fatturato o dei corrispettivi: è stato chiarito che il calcolo relativo, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dal citato articolo 18, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile, fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva.
Quindi, la data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre, per la fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura."
Gianni