Riferimento: Professionista dal 01.01.2008 può rimanere sempificato?
I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono, altresì, porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente
esonerati.
In conformità al regolamento approvato con dPR 10 novembre 1997, n.
442, il comma 110, prevede che l’opzione per il regime ordinario deve essere
comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale
presentata successivamente alla scelta.
L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo
minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a
quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.