In linea generale, se l'atto non viene impugnato nel termine di 60 gg. dalla notifica diventa definitivo e allora non c'è più nulla da fare.
Però, c'è un però: se Lei scrive che l'atto di accertamento non Le è stato notificato, spero che l'avvocato abbia impugnato l'atto di pignoramento presso terzi mediante ricorso al giudice tributario chiedendo, tra l'altro, l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) il quale, a questo punto, potrà essere impugnato insieme all'atto successivo (atto di pignoramento presso terzi) e dunque proporre motivi di ricorso attinenti altresì i vizi dell'atto presupposto non notificato (art. 19 c. 3 Dlgs 546/92).
Saluti.