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perdita d'esercizio

paolo0917

Utente
buongiorno a tutti,

domanda.. se la srl è in perdita che supera il cap soc, basta reintegrare quest ultimo da parte dei soci?

la perdita che ne risulta la si può ammortizzare nel corso degli esercizi successivi?

lo so è l ABC ma ho troppe info confuse e il mio commercialista nn mi convice.

paolo :rolleyes:
 
Riferimento: perdita d'esercizio

Che intendi super ail capitale? es capitale 10000 perdita 11000? Se è così la società è praticamente in scioglimento, voi potreste fare dei versamenti in c/finanziamenti infruttiferi, sempre che lo statuto preveda tale possibilità, poi assemblearmente, senza notaio, deliberate la rinuncia al vostro rimborso con consegente passaggio a riserva straordinaria di tale debito, infine deliberate l'integrale copertura delle perdite con utilizzo della riseva medesima.

Non costa quasi nulla e saltate il notaio. Altrimenti, se per caso doveste riformare lo statuto perchè non lo avete ancora fatto dopo l'entrata in vigore delle nuove norme civili sulle società, potrete fare tutto in assembela straordinaia, questa con Notaio, cambio statuto e copertura perdite.
Ciao
 
Riferimento: perdita d'esercizio

Scusa non ho risposto alla domanda sulla ossibilità di ammortizzare le perdite. Si fiscalmente, se tali risultano, le puoi recuerare almeno nel quinquennio.
 
Riferimento: perdita d'esercizio

ok complimenti prima di tutto per la tua preparazione.

la società è in start up e primo esercizio.
come tale ha fatto fronte a "finanziamenti" dei soci non preventivati e quantificati all inizio di esercizio.

mi sembra di capire che quei finanziamenti integrano il cap sociale e riportano così la perdita al di sotto di 1/3 del cap sociale..

è giusto ragionare così?

scusa..se perdi pazienza ti capisco
 
Riferimento: perdita d'esercizio

ciao, si puoi utilizzare i finanziamenti per ripianare la perdita, però devi preventivamente esprimere la volontà come soci di rinunciare al rimborso di tali finanziamenti erogati, solo dopo questa manifestazone di volontà, assemblearmente si puo decidere di girare tale debito che la società aveva versoi soci, a riserva straordinaria. Deliberato ciò, l'assemblea potrà deliberare la copertura della perdita mediante l'utilizzo della riserva precedentemente formata. E' tutta una operazione che coinvolge lo stato patrimoniale e le volontà dei soci.Fatta così si delibera in assembea ordinaria, senza Notaio e non si versa imposta di registro.
Mi sembra tutto
 
Riferimento: perdita d'esercizio

tutto bello, mi piace, ma come la mettiamo con l'art. 2447 del codice civile che si ritiene norma cogente? La procedura suddetta io la applico per le perdite inferiori a 1/3 che non intaccano il capitale minimo di sopravvivenza (giuridica) per una srl. A meno che non abbiate elementi giuridici convincenti, io ho seri dubbi sulla legittimità di siffatta operazione.
 
Riferimento: perdita d'esercizio

ci deve essere una soluzione giurdica che fa si che i soci possano finanziare la società a fronte di una perdita d'esercizio grave..

a me la soluzione indicate precedentemente risultava chiara e semplice.. :-(
 
Riferimento: perdita d'esercizio

tutto bello, mi piace, ma come la mettiamo con l'art. 2447 del codice civile che si ritiene norma cogente? La procedura suddetta io la applico per le perdite inferiori a 1/3 che non intaccano il capitale minimo di sopravvivenza (giuridica) per una srl. A meno che non abbiate elementi giuridici convincenti, io ho seri dubbi sulla legittimità di siffatta operazione.

Ciao marica, perchè hai questi dubbi? Su cosa si basano, se mi aiuti a ragionare magri arrivo a diverse conclusioni che mi fanno cambiare un modus operandi ormai consolidato e del qule diverse volte ho avuto conferme da notai amici, quelli non amici no, non hanno interesse a divulgare la procedura.
Ciao e sentiamoci
 
Riferimento: perdita d'esercizio

Ciao marica, perchè hai questi dubbi? Su cosa si basano, se mi aiuti a ragionare magri arrivo a diverse conclusioni che mi fanno cambiare un modus operandi ormai consolidato e del qule diverse volte ho avuto conferme da notai amici, quelli non amici no, non hanno interesse a divulgare la procedura.
Ciao e sentiamoci

anzitutto rettifico il richiamo normativo e cioè l'art. 2482ter (e non il 2447 cc). Detto questo la norma testè richiamata va inserita nel sistema di norme codificate per la srl. Bisogna cioè ricordare le responsabilità degli amministratori in caso di azione per risarcimento danni cagionati alla società, ai soci e ai terzi in caso di violazione della legge e dell'atto costitutivo. Intanto è opportuno richiamare la norma "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società
" Quando gli amministratori non ottemperano a quel devono senza indugio e cioè all'obbligo immediato di convocare l'assemblea per fare soltanto 2 cose (da qui la limitazione per gli amministratori di fare cose diverse): riduzione e contestuale aumento del cs; oppure trasformazione societaria, si espongono all'azione di responsabilità per danni. Questo, credo, sia il rischio più grosso che si corre con la violazione della norma. Ciao, Marica
 
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