Riferimento: Nomativa
Si, mi riferisco ai compensi per la riscossione, chiamati aggio. Grazie per una cortese risposta ed indicazione dettagliata della normativa di riferimento che leggittima questo soppruso. Grazie.
Art. 2, comma 3, della Legge 24 Novembre 2006 n. 286
Al decreto legislativo 13 Aprile 1999 n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 Febbraio 1999 n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 è a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».