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Naspi in caso di dimissioni nel primo anno di maternità

Salve Simone, per la comunicazione si hanno due alternative:

al datore si potranno comunicare le dimissioni anche prima della convalida, recandosi successivamente alla dtl, ovvero ( suggerisco) per inutili perdite di tempo, convalidare le dimissioni allegando quest'ultime alla lettera di dimissioni e inviarla al datore di lavoro;

si ricorda nella fattispecie, che le dimissioni rimangono sospese fino alla convalida da parte della DTL (ufficio del lavoro);

con particolare riguardo alla richiesta della indennità di disoccupazione naspi, la domanda deve essere inoltrata all'inps, entro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro, con il sostegno del patronato (personalmente non sono per il fai da te).

Saluti domenico

Domenica, grazie della risposta.

Quindi, se non ho capito male, il consiglio è di seguire la seguente procedura:
1- recarsi alla DTL e far convalidare le dimissioni
2- rassegnare le dimissioni allegando la convalida
3- a partire dal primo gg di disoccupazione recarsi al patronato per la richiesta NASPI

giusto?


Chiedo anche: bene o male quali sono i tempi della DTL per la convalida? Manca più di un mese al previsto rientro a lavoro (9 agosto), siamo nei tempi?

Prima di richiedere la NASPI al patronato, è necessario recarsi presso il centro per l'impiego e richiedere lo status di disoccupata? Ho letto anche di una domanda ANPAL, serve anche quella per la NASPI?

Grazie mille per la cortesia e disponibilità,
Simone
 
Grazie a te.

giusto;

la convalida è effettuata contestualmente alla presenza fisica c/o la Dtl, sono del parere di fissare un appuntamento con i servizi ispettivi;

per l'iscrizione come disoccupato/a è corretto recandosi anche al cpi;

riguardo cosa è l'Anpal, vorrai osservare l'articolo sotto riportato.

Saluti domenico



ANPAL: via libera alla riforma del collocamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 108 del 2016 che disciplina l'operatività della nuova Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro: entra così in vigore la riforma del collocamento voluta dal legislatore del Jobs Act. Lo Statuto dell'Agenzia, oltre a regolamentare il funzionamento e gli organi di gestione e controllo dell'Ente, esplicita dettagliatamente obiettivi e funzioni del nuovo braccio operativo del Ministero del lavoro.

Pubblicato in GU il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 26 maggio 2016 che regolamenta l’attività e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
L’Agenzia è stata istituita dal Ministero del Lavoro con il decreto n. 150 del 14 settembre 2015, attuativo della riforma voluta dal legislatore del Jobs Act.
L’ANPAL dunque, con l'entrata in vigore del decreto, acquisisce autonomia operativa con l'obiettivo di dare un nuovo volto al classico concetto di "collocamento", fatto di politiche attive migliori, più forti e mirate alla riduzione dei tempi di ricollocazione dei disoccupati.
L'attività dell'Agenzia è comunque sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro.
l'Ente si occuperà fattivamente dell’attuazione delle politiche attive e dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate in tutto il territorio nazionale.
Il regolamento previsto dal decreto disciplina l’organizzazione interna dello Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi interni e la piena operatività del nuovo Istituto.
Le previsioni del decreto attuativo

Lo statuto dell’ ANPAL richiama la dignità costituzionale che è propria dell’Agenzia, in quanto specificatamente volta a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale dei lavoratori. Il legislatore ha attribuito all’ANPAL la responsabilità di prevedere interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro: si tratta di misure previste dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’ANPAL deve provvedere ad attuare:
- le azioni programmate in materia di politiche attive al fine di ridurre i tempi di disoccupazione;
- la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni e Province autonome.
Il Decreto disciplina con propri regolamenti, sentito il Ministero del lavoro e quello dell’economia, l’organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l’amministrazione e la contabilità.
In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- approva il piano annuale di azione per le politiche attive;
- determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro;
- delibera i piani d’impiego delle risorse finanziarie disponibili ed opera le scelte strategiche.
- provvede al coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
- definisce gli standard di servizio in relazione alle misure;
- determina le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati.
L'Agenzia potrà operare, attraverso apposite convenzioni, anche nelle Regioni a statuto speciale e Province Autonome.

Fonte: quotidiano Ipsoa del 22-06-2016
 
Buongiorno Domenico e a tutti i partecipanti del forum,

Ho letto tutti i commenti ma ho una particolarità per cui devo chiedervi parere:

1. A luglio 2015 ho chiesto un periodo di congedo formativo con decorrenza ottobre 2015 dopo 13 anni di lavoro nella stessa cooperativa sociale (e un'altra maternità conclusasi a settembre 2010).
2. Ad agosto ho scoperto di essere incinta.
3. A settembre ho lavorato effettivamente 5 gg più 15 di ferie.
4. Da ottobre 2015 a tutto gennaio 2016 sono stata in congedo formativo non retribuito
5. A febbraio ho lavorato 3 gg per poter aver diritto alla maternità obbligatoria che è partita subito dopo.
6. La mia bambina é nata il 11/04/2016.

volendomi licenziare entro l'anno della mia bimba ma avendo effettivamente svolto gli ultimi 30 gg lavorativi a luglio 2015, mi devo licenziare ora o posso godere della maternità al 30% e poi licenziarmi (per poter godere dell'indennità di disoccupazione)?

Mi scuso per la lunghezza e vi ringrazio per la cortese risposta.
Anna
 
Salve Anna, la scelta è la sua, può rassegnare le dimissioni anche in questo momento, cosi come può scegliere se beneficiare della indennità pari al 30% e successivamente procedere alle dimissioni, ricordando tuttavia che quest'ultime dovranno effettuarsi entro l'anno della bambina.

Saluti domenico
 
Grazie a te.

giusto;

la convalida è effettuata contestualmente alla presenza fisica c/o la Dtl, sono del parere di fissare un appuntamento con i servizi ispettivi;

per l'iscrizione come disoccupato/a è corretto recandosi anche al cpi;

riguardo cosa è l'Anpal, vorrai osservare l'articolo sotto riportato.

Saluti domenico



ANPAL: via libera alla riforma del collocamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 108 del 2016 che disciplina l'operatività della nuova Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro: entra così in vigore la riforma del collocamento voluta dal legislatore del Jobs Act. Lo Statuto dell'Agenzia, oltre a regolamentare il funzionamento e gli organi di gestione e controllo dell'Ente, esplicita dettagliatamente obiettivi e funzioni del nuovo braccio operativo del Ministero del lavoro.

Pubblicato in GU il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 26 maggio 2016 che regolamenta l’attività e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
L’Agenzia è stata istituita dal Ministero del Lavoro con il decreto n. 150 del 14 settembre 2015, attuativo della riforma voluta dal legislatore del Jobs Act.
L’ANPAL dunque, con l'entrata in vigore del decreto, acquisisce autonomia operativa con l'obiettivo di dare un nuovo volto al classico concetto di "collocamento", fatto di politiche attive migliori, più forti e mirate alla riduzione dei tempi di ricollocazione dei disoccupati.
L'attività dell'Agenzia è comunque sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro.
l'Ente si occuperà fattivamente dell’attuazione delle politiche attive e dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate in tutto il territorio nazionale.
Il regolamento previsto dal decreto disciplina l’organizzazione interna dello Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi interni e la piena operatività del nuovo Istituto.
Le previsioni del decreto attuativo

Lo statuto dell’ ANPAL richiama la dignità costituzionale che è propria dell’Agenzia, in quanto specificatamente volta a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale dei lavoratori. Il legislatore ha attribuito all’ANPAL la responsabilità di prevedere interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro: si tratta di misure previste dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’ANPAL deve provvedere ad attuare:
- le azioni programmate in materia di politiche attive al fine di ridurre i tempi di disoccupazione;
- la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni e Province autonome.
Il Decreto disciplina con propri regolamenti, sentito il Ministero del lavoro e quello dell’economia, l’organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l’amministrazione e la contabilità.
In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- approva il piano annuale di azione per le politiche attive;
- determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro;
- delibera i piani d’impiego delle risorse finanziarie disponibili ed opera le scelte strategiche.
- provvede al coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro
- definisce gli standard di servizio in relazione alle misure;
- determina le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati.
L'Agenzia potrà operare, attraverso apposite convenzioni, anche nelle Regioni a statuto speciale e Province Autonome.

Fonte: quotidiano Ipsoa del 22-06-2016

Buongiorno Domenico,
rompo di nuovo le scatole..

La mia compagna stamattina ha chiamato la DTL per chiedere come procedere e le risposte sono state:
- deve chiedere ai sindacati, praticamente per tutto.
- se ha diritto alla NASPI lo stabilità il giudice.


Sono risposte che hanno senso?


AGGIORNAMENTO: ha chiamato anche il sindacato, che insisteva sul fatto che le conviene fare la facoltativa per via dei contributi pagati ecc...poi quando lei ha fatto notare che con la facoltativa prederebbe meno della metà rispetto alla disoccupazione, hanno spostato il tiro


Grazie,
Simone
 
Ultima modifica:
Che dirti Simo, davanti a queste affermazioni nulla diciamo altrimenti rischiamo di essere esclusi dal forum.

Confermo tutto quanto già detto nel post precedente, riguardo alle dimissioni e il diritto alla naspi.

Per opportuna conoscenza vorrai leggere la circolare del Ministero del Lavoro nr. 22350-2015, indirizzata alle dtl, attinente alla nuova modulistica da utilizzare per convalida delle dimissioni lavoratrici madri/padri.

Saluti domenico

Ho letto or ora il messaggio privato, invialo al seguente indirizzo di posta:
[email protected]
 
Ultima modifica:
Che dirti Simo, davanti a queste affermazioni nulla diciamo altrimenti rischiamo di essere esclusi dal forum.

Confermo tutto quanto già detto nel post precedente, riguardo alle dimissioni e il diritto alla naspi.

Per opportuna conoscenza vorrai leggere la circolare del Ministero del Lavoro nr. 22350-2015, indirizzata alle dtl, attinente alla nuova modulistica da utilizzare per convalida delle dimissioni lavoratrici madri/padri.

Saluti domenico

Ho letto or ora il messaggio privato, invialo al seguente indirizzo di posta:
[email protected]

Grazie di nuovo Domenico,
mi sembra di poter dire senza essere bannato che sei più serio e competente tu di loro!

Ti ho scritto via mail,
grazie
Simone
 
Domenico ma cosa si intende per "indennità sostitutiva del preavviso"? Vuol semplicemente dire che non è necessario dare il preavviso? Oppure viene pagato un mese in più? Per esempio, se mi licenzio entro l'anno del bambino il 15 agosto, mi viene pagato fino al 15 agosto, giusto?
 
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