Salve smorons, l'inps nella fattispecie precisa che:
la decorrenza della indennità di disoccupazione, in caso di erogazione dell’ indennità di preavviso, è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della data finale del periodo di preavviso;
al contrario in caso di mancata erogazione dell’indennità di preavviso, tale differimento non opera e la decorrenza dell’indennità di disoccupazione ( e di mobilità) farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
Quindi nel primo caso, la Naspi;
nel secondo l'Aspi
Saluti domenico