Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Naspi anche a chi è stato licenziato per motivi disciplinari ( giusta causa)

domenico

Utente
Recentemente era stata data notizia ( direi con esultanza) sulla stampa diciamo così “ specializzata”, “secondo cui l'evento tutelato è solo la disoccupazione involontaria, ne consegue che i lavoratori licenziati per motivi disciplinari (cioè per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) non rientrano tra i beneficiari della Naspi e che, conseguentemente, in occasione di tali licenziamenti non si dovrà neanche versare il relativo contributo straordinario. In questo modo, la normativa in materia di indennità di disoccupazione torna a riacquisire quella coerenza interna che la legge Fornero aveva alterato.

Non è stato di quest'avviso il Ministero del Lavoro, che in risposta ad interpello ( ieri 24 Aprile) ha ( ri)confermato il diritto del lavoratore a ricevere l'indennità Naspi anche nei casi in cui il licenziamento è dovuto per giusta causa.

Infine, sempre con riferimento all'interpello di cui sopra, “si ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta de qua ( c.d. conciliativa) il trattamento indennitario della NASpI”.


http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/13-2015.pdf
 
URGENTE!!! Scusate, spero di non scrivere nel forum sbagliato, sono stata licenziata per ridimensionamento aziendale a mezzo raccomandata giunta alla fine di marzo 2015 e lavorerò sino a fine maggio (preavviso 02 mesi).
Dal 13 aprile, causa motivi di salute, sono in malattia e ci resterò sino a lunedì 04 maggio compreso. Ed ecco il quesito, se per motivi personali decidessi di non portare a termine il preavviso sino a fine maggio, rientrerei comunque nella NASPI?
Grazie infinite a chi mi saprà rispondere.
 
Salve Simonetta T, la risposta è affermativa.

La cessazione del rapporto di lavoro si verifica comunque in data successiva al 1 Maggio ( entrata n vigore della Naspi).

Saluti domenico
 
Sig. Domenico, ringraziandoLa infinitamente potrò quindi in seguito affermare che ho lavorato sino al 04 maggio (data di scadenza del certificato medico) e che
dal 05 maggio sono disoccupata (perchè ho interrotto il preavviso)?
 
Allora Simonetta, la rinuncia al preavviso è un diritto c.d. “disponibile”.

Tuttavia, è necessario da parte tua formalizzare con atto scritto che intendi cessare il rapporto di lavoro, rinunciando così alla corresponsione della indennità di preavviso per il periodo dal 5 al 31 maggio.

Prendi contatti con l'azienda.

Saluti domenico
 
Salve a tutti, vi espongo la mia situazione.

Ho ricevuto in data 23/04 lettera di sospensione cautelarr e non disciplinare che quasi sicuramente porterà ad un licenziamento. Secondo voi, dato che la lettera di licenziamento arriverà dopo il 1 maggio ma ho letto che con la Fornero in caso di licenziamento disciplinare decorre dalla data di inizio di tale procedimento, avrò diritto all'Aspi o slla Naspi?
Nel mio caso ci sarebbero ben 14 mesi di differenza di indennità......
 
Salve Nailuig, anche prima della fornero la giurisprudenza ha stabilito che nei casi di sospensione cautelare non disciplinare, successivamente risolto con il licenziamento, gli effetti hanno decorrenza all'iniziale momento in cui il rapporto è stato sospeso.

Per completezza, si segnala che alcuni ccnl, ad esempio metalmeccanica industria, prevedono la cessazione del rapporto dal momento in cui è stata disposta la sospensione.

Nel caso di specie, si ha quindi diritto alla percezione della indennità Aspi.


Saluti domenico
 
Grazie mille Domenico.

Ma quindi anche se la sospensione è solo cautelare e non disciplinare? E anche se il licenziamento dovesse arrivare fra qualche mese la domanda per l'Aspi sarebbe ancora possibile presentarla? Non verrà rimossa del tutto?

Grazie
 
La sospensione cautelare non è un provvedimento disciplinare, ma serve al datore di lavoro per acquisire gli elementi c.d. di valutazione per decidere se adottare il licenziamento o meno.

Qualora la sospensione cautelare si conclude con il licenziamento, i 68 gg per effettuare la domanda di disoccupazione decorrono dalla data di effettiva comunicazione della cessazione del rapporto, con l'obbligo per il datore di lavoro della trasmissione ( nei 5 gg successivi) anche al centro per l'impiego.

Per quanto sopra, a nulla rileva il giorno di inizio della procedura ( 23 Marzo u.s.).

Saluti domenico
 
Grazie mille Domenico, abuso della sua disponibilità per l'ultima volta per vedere se ho capito.
Quindi in sostanza per quanto riguarda i tempi per presentare la domanda fa fede come decorrenza dei 68 giorni la comunicazione del licenziamento, mentre per decidere se ho diritto alla vecchia Aspi o alla nuova Naspi fa fede la decorrenza del licenziamento e quindi nel mio caso il 23 aprile con diritto quindi alla vecchia Aspi. Giusto?

Grazie ancora
 
Alto