PER ROCCO : mi chiedo inoltre.....ma se io verso l'iva cee ( intendo tutta..e in questo
caso sono circa 2000 euro...per me la stessa è un costo....non avendola MAI recuperata..pertanto se tanto mi da tanto....viene ad abbattere il reddito...)...
e poi lo chiamano : REGIME DEI MINIMI.....(..leggisi ..adempimenti...)
GUARDA COSA HO TROVATO....
Ricapitolando, ai fini Iva i contribuenti minimi sono tenuti a:
numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell’ammontare dell’imposta, se è emessa fattura, che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell’imposta stessa il regime della franchigia;
per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori dell’imposta, integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette;
presentare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di cui all’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993;
effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime di franchigia. La rettifica della detrazione è effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario, nella dichiarazione annuale relativa all’anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell’imposta relativa a tale anno;
versare l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui al punto precedente in un’unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo; la prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime di franchigia; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva; in caso di cessazione del regime di franchigia, per legge, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo a tale cessazione al netto della rettifico di cui al punto precedente.
I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore nei modi ordinari. L’opzione resta valida per almeno 3 esercizi.