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Licenziamento con 407 e contratto indeterminato Part-time

Fiscomas

Utente
Salve a tutti,
sono stato assunto con la legge 407/90 nel giugno 2013 con contratto part-time a tempo indeterminato (settore commerciale)
Lavoro in Calabria e mi occupo di:
-Data analisi clienti ed User Experience
-Elaborazione di file digitali
-Promozione online e studio ritorno economico
-creazione, sviluppo e programmazione APP

come tipologia di lavoro, più che per il tempo effettivo, quello che conta per me sono gli obiettivi fissati dall'Azienda.

La mia Azienda è di Reggio Calabria (sul contratto Reggio è specificata come città di lavoro...ma io lavoro in una città a circa 100km a Nord)
Forse non esiste o esisteva ancora un contratto che non poneva l'attenzione specifica sul luogo di lavoro, per il tele-lavoro
All'azienda non ha dato mai problemi, anzi ha sempre apprezzato il mio non "gravare energetico" per uso PC, DSL e carta stampante. E poi ci siamo sempre visiti mensilmente o saltuariamente se vi era il bisogno di riunioni importanti.

Ora la società è in calo di fatturato e, vorrebbe licenziarmi...o meglio le sarebbe "più comodo" se io mi dimettessi.

So che dimettendomi non avrei diritto all'indennità di disoccupazione e per questo, partendo da loro esigenza di "tagliarmi", ho detto che se vogliono possono mandarmi lettera di licenziamento, ed io non mi opporrò

Il quesito è questo: se loro si rifiutano, possono obbligarmi a lavorare a Reggio (sapendo bene che non ce la farei economicamente essendo part-time) sia come pendolare che come affittuario lì? (inducendomi alle dimiss.)
E, sempre per spingermi alle dimissioni, potrebbero decidere anche di farmi svolgere lì a Reggio lavori meno qualificati ?

In sostanza cosa possono fare loro?

Cosa posso fare io, invece, perchè siano loro a licenziarmi in modo da avere la giusta disoccupazione?

O considerato il bel po'po' di roba scritta...sono "circondato" e mi devo arrendere alle non volute dimissioni?

Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per la lungaggine.
Per me le vostre risposte, valutazioni e consigli sarebbero davvero preziose.

ciao :s-sault:
 
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Salve Fiscomas, generalmente l'istituto del trasferimento viene disciplinato dal ccnl applicato, quindi il primo accertamento da compiere è osservare come interviene quest'ultimo nel “trattare” la fattispecie.

Più in generale, è l'art.2103 del c.c. ( per la parte di interesse non ha subito modifiche da parte del jobs-act) che disciplina il trasferimento del dipendente, dove è stabilito che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, quindi ponendo comunque dei limiti al datore di lavoro nel senso che dovrà dimostrare che esistono i presupposti delle ragioni di cui sopra.

Si tenga conto altresì, che ( salvo che il ccnl non disponga diversamente) il datore può disporre il trasferimento senza fornire le motivazioni, in questo caso si dovrà avanzare richiesta al datore di lavoro per conoscere i motivi, richiesta che dovrà essere soddisfatta da parte di quest'ultimo.

Infine, è opportuno sapere che il trasferimento dovrà essere impugnato entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione, con richiesta di tentativo di conciliazione c/o la Dtl ovvero con ricorso depositato entro lo stesso termine c/o la cancelleria del tribunale di riferimento.

Saluti domenico
 
La ringrazio Domenico, per la sua preziosa risposta.
In realtà come già scritto in precedenza però nel mio contratto la città di Lavoro risulta essere Reggio C. mentre io lavoro da casa e/o in uffici di coworking presso Lamezia Terme, ma quest'ultima città non figura in nessuna parte del contratto, stando bene ad entrambi (circa 3 anni fa) il mio lavoro a distanza (vista la natura delle mansioni)

In questo caso, quali e quante vie ho per farmi licenziare (ottenendo la naspi) e non dimettermi, considerando che sono loro che dicono che, al momento io rappresento solo un costo in più sul bilancio della Società?

Grazie mille
 
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Allora Fiscomas, senza entrare nel merito della illegittimità e/o sussistenza dei motivi del trasferimento ( da provare con intervento giudiziale), l'eventuale scelta di rifiutare la nuova sede ti espone a un c.d. inadempimento contrattuale ( art.1460 c.c.).

Nella circostanza, il datore di lavoro può applicare il provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa/giustificato motivo oggettivo.

L'eventuale licenziamento disciplinare, come precisato dal Ministero del lavoro, da comunque diritto alla indennità di disoccupazione naspi.

Saluti domenico

si vorrà leggere licenziamento per giustificato motivo soggettivo anzichè oggettivo
 
Ultima modifica:
Non so come ringraziarla Domenico
Le sue risposte hanno chiarito in maniera esaustiva i miei dubbi.

La ringrazio ancora
Cordiali Saluti
 
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