Da Settimana Fiscale n. 12 del 24/3/05 su "Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità dell'IVA sui pedaggi autostradali", pag. 36
"""CONCLUSIONI
Il legislatore ha individuato, nell'art. 19 bis1, alcune fattispecie di indetraibilità cd. "oggettiva" dell'imposta gravante su alcuni acquisti, in quanto ritiene che tali acquisti non siano necessariamente ed esclusivamente impiegati nell'attività d'impresa, ben potendo sussistere anche un contemporaneo impiego per scopi personali o privati. Nella fattispecie delle spese di utilizzo delle autovetture da parte degli agenti e rappresentanti di commercio, l'art. 19 bis1 suddivide due categorie di oneri:
- spese di utilizzo "generiche" (lett. c), ovvero "impiego, custodia, manutenzione e riparazione", per le quali sussiste una deroga specifica all'indetraibilità dell'imposta solo per i soggetti per cui l'autovettura forma oggetto della propria attività, ovvero per gli agenti e rappresentanti di commercio; ciò sulla scorta che anche tali costi siano "strumentali" per l'esercizio dell'attività;
- spese per pedaggi autostradali (lett. e), per le quali i soggetti rientranti nella deroga al regime di indetraibilità, sono solo coloro per i quali l'autovettura forma oggetto dell'attività propria dell'impresa, senza alcuna citazione degli agenti di commercio, i quali pertanto dovrebbero rientrare nella regola generale per cui l'Iva sui pedaggi risulta indetraibile.
Tale chiave di lettura appare aderente alle intenzioni del legislatore, il quale ha volutamente fornito una regola di carattere generale per le spese di impiego, ed una di carattere specifico per i transiti autostradali, i quali pertanto non possono, come sostiene invece la D.R.E. Liguria, essere inclusi nel novero delle spese di impiego di cui alla lett. c).
Sembra pertanto più corretta ed aderente al testo normativo l'analisi fornita dalla D.R.E. Veneto, che riconosce correttamente la strumentalità dell'autovettura per l'agente, ma altresì evidenzia come il legislatore abbia voluto distinguere tra spese di impiego vere e proprie, "strumentali" per l'agente, e spese per transito stradale, non "necessarie" all'agente per l'ottenimento delle provvigioni."""