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iva su pedaggi aurostradali

Concordo con il parere del Dr. Mattioli, anche se anch'io credo che vi sarebbe molto da discutere o persino porre questione di legittimità di fronte alla Suprema Corte.

La ratio della norma risiede infatti, come precisa la risoluzione n. 34/E del 13 febbraio 2003, nell'assoluta presunzione di "strumentalità" riconosciuta ai mezzi di trasporto a motore, specificamente indicati, quando vengono impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali di agenzia o rappresentanza di commercio.
 
rileggendo meglio la norma e a freddo, il problema risiede nella definizione di oggetto dell'attività..

come fatto rilevare correttamente dal dr. Mattioli l'auto dell'agente è oggetto della sua attività? il fisco intende (letto meglio e mi scuso dell'errore) commercio, noleggio, locazione finanziaria...
mentre come strumentali quelli impiegati per l'esercizio dell'attività (art. 19 bis 1, 1)

l'auto dell'agente è strumentale e non ci piove.. (con la dovuta limitazione fiscale)

per detrarre l'iva sui pedaggi dovrebbe essere oggetto dell'attività dell'agente...

la norma per cosi letta porta a concludere che l'iva sui pedaggi sia indeducibile per l'agente..

ma la dre ligure si è espressa diversamente (mi piacerebbe leggerla..)
e anche sul sole 24ore del 27/10/2002 p. 13, benedetto santacroce cita espressamente la deducibilità iva per i pedaggi degli agenti, basandola su una risoluzione che però nulla cita in merito (sarà stato distratto pure lui??)

anche in questo sito v'è un articolo del dott. Di Giuseppe che l'ammette, citando però la frase "per quelli che formano oggetto e per quelli strumentali"..
l'art. di legge parla solo di quelli che forman oggetto, non richiamando quelli strumentali..

altri articoli in rete (tipo dal sito commercialista.telematico) propendon per il si
la dre ligure dice si..

quindi.. ci sarebbe da discuterne

saluti
 
Da Settimana Fiscale n. 12 del 24/3/05 su "Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità dell'IVA sui pedaggi autostradali", pag. 36
"""CONCLUSIONI

Il legislatore ha individuato, nell'art. 19 bis1, alcune fattispecie di indetraibilità cd. "oggettiva" dell'imposta gravante su alcuni acquisti, in quanto ritiene che tali acquisti non siano necessariamente ed esclusivamente impiegati nell'attività d'impresa, ben potendo sussistere anche un contemporaneo impiego per scopi personali o privati. Nella fattispecie delle spese di utilizzo delle autovetture da parte degli agenti e rappresentanti di commercio, l'art. 19 bis1 suddivide due categorie di oneri:

- spese di utilizzo "generiche" (lett. c), ovvero "impiego, custodia, manutenzione e riparazione", per le quali sussiste una deroga specifica all'indetraibilità dell'imposta solo per i soggetti per cui l'autovettura forma oggetto della propria attività, ovvero per gli agenti e rappresentanti di commercio; ciò sulla scorta che anche tali costi siano "strumentali" per l'esercizio dell'attività;

- spese per pedaggi autostradali (lett. e), per le quali i soggetti rientranti nella deroga al regime di indetraibilità, sono solo coloro per i quali l'autovettura forma oggetto dell'attività propria dell'impresa, senza alcuna citazione degli agenti di commercio, i quali pertanto dovrebbero rientrare nella regola generale per cui l'Iva sui pedaggi risulta indetraibile.

Tale chiave di lettura appare aderente alle intenzioni del legislatore, il quale ha volutamente fornito una regola di carattere generale per le spese di impiego, ed una di carattere specifico per i transiti autostradali, i quali pertanto non possono, come sostiene invece la D.R.E. Liguria, essere inclusi nel novero delle spese di impiego di cui alla lett. c).

Sembra pertanto più corretta ed aderente al testo normativo l'analisi fornita dalla D.R.E. Veneto, che riconosce correttamente la strumentalità dell'autovettura per l'agente, ma altresì evidenzia come il legislatore abbia voluto distinguere tra spese di impiego vere e proprie, "strumentali" per l'agente, e spese per transito stradale, non "necessarie" all'agente per l'ottenimento delle provvigioni."""
 
chiaro che non son necessarie.. ma se non son necessarie per un soggetto non lo son per nessun altro... e non è che io che commercio in auto, le prendo tutte e ci vado in giro in autostrada..

va beh...

saluti
 
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