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iva su pedaggi aurostradali

Dispiace contraddire il grande Al,per me non è detraibile,me la sono guardata la cosa a suo tempo ora però non rammento, alla prossima i rif. normativi perchè adesso devo scappare.
 
non ve ne sono...
non v'è norma che escluda l'agente di commercio a chiare lettere, se ve ne sono, vi son delle risoluzioni..

ma se la norma dice "salvo che non formino oggetto... è indeducibile"..
visto che per l'agente di commercio è oggetto.. dimmi te perchè non devo detrargli l'iva..

il servizio è sostenuto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa con l'auto che il fisco riconosce indispensabile per lo svolgimento della stessa attività..
non è l'auto del commercialista
non è l'auto del dettagliante

è l'auto di chi, senza la quale, non si può lavorare..

per me è detraibile
 
il tassista l'iva dei pedaggi la detrae.. infatti senza il taxi non la fa la sua attività..

l'auto della scuola guida idem... si potrebbe obiettare che in autostrada non si fanno lezioni di guida.. ma nulla vieta che il titolare non la usi lo stesso per spostarsi da una sede d'esame all'altra e ci vada in autostrada

son tutte auto oggetto dell'attività senza le quali tali attività non posson esser svolte..

il fisco riconosce la stessa cosa all'agente di commercio "senza l'auto l'attività non può esser svolta"...

..indi..
 
questo lo scrisse catia tempo addietro:
"Re: spese autostrada
Autore: catia (---.pool8249.interbusiness.it)
Data: 04-Apr-2005 15:45

recentemente due Direzioni Regionali una della Liguria e l'altra del Veneto si sono pronunciate in modo totalmente opposto su due analoghe istanze di interpello, quella ligure a favore della detraibilità, quella del veneto a sfavore. In soldoni: pur riconoscendo la strumentalità dell'auto per l'agente il legislatore ha distinto tra le spese di impiego vere e proprie e le spese di transito non necesssarie all'agente ai fini dell'ottenimento delle provvigioni, in base a questo principio il Veneto si è pronunciato a sfavore, tale interpretazione è a mio parere più aderente al testo normativo."

ovviamente io concordo con quella della dre ligure che si è espressa in senso favorevole
 
Vi Segnalo una guida pubblicata nel 2004 dall'agenzia delle entrate su motori e fisco.
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/ file/eb864142c97f317/motori_fisco.pdf
 
Anche qui c'è da discutere.
Risposte a due interpelli diametralmente opposte.
DRE Liguria, prot. 903-28078/2004 e DRE Veneto prot. 907-26130/2004.
La prima dice detraibile, la seconda no.

A mio parere l'iva sui pedaggi non è detraibile poiché il legislatore, dopo aver fornito una regola di carattere generale per le spese di impiego (comma 1, lett. c) è entrato sullo specifico per i pedaggi autostradali (comma 1 lett e) o meglio sul "transito stradale delle autovetture e autoveicoli...", delimitando la detrazione dell'imposta, quindi i pedaggi non rientrano, a mio parere, nelle spese di impiego di cui alla lettera c) del comma 1. Invece concordo pienamente con il riconoscimento della strumentalità dell'auto per l'agente.
 
io sto con la prima risoluzione per quanto esposto prima

se no non la detrae nemmeno il tassista
 
ovviamente concordo sul fatto che c'è da discuterci sopra, anche in contenzioso..

però sarei curioso di leggere la dre liguria.. non riesco a trovarla...
 
l'iva sui pedaggi autostradali possono dedurla solo gli autotrasportatori e coloro che utilizzano l'autovettura come bene strumentale.
 
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