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Iva su anticipo spese

Marilùù

Utente
:confused: SALVE A TUTTI....QUALCUNO MI AIUTI!



SE SI EFFETTUANO ANTICIPI DI CARBURANTE, RATE LEASING, DISSERVIZI, UTENZE TELEFONICHE, AMMENDE (...) PER CONTO DI UNA SOCIETA' CON LA QUALE SI HA REGOLARE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE E COMODATO D'USO (MEZZI) NEL MOMENTO IN CUI DEVO EMETTERE FATTURA PER RIMBORSO SPESE, VA APPLICATA L'IVA O E' ESENTE ARTICOLO 15??????

GRAZIEEEEEE :s-sault:
 
Riferimento: Iva su anticipo spese

:confused: SALVE A TUTTI....QUALCUNO MI AIUTI!



SE SI EFFETTUANO ANTICIPI DI CARBURANTE, RATE LEASING, DISSERVIZI, UTENZE TELEFONICHE, AMMENDE (...) PER CONTO DI UNA SOCIETA' CON LA QUALE SI HA REGOLARE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE E COMODATO D'USO (MEZZI) NEL MOMENTO IN CUI DEVO EMETTERE FATTURA PER RIMBORSO SPESE, VA APPLICATA L'IVA O E' ESENTE ARTICOLO 15??????

GRAZIEEEEEE :s-sault:

occorrerebbe verificare ciò che è scritto nel contratto, ma secondo me, va applicata l'iva.
l'art. 15 da te citato si applica se queste spese sono sostenute in nome e per conto della società. se lo sono l'iva non si applica.
a me pare però che in presenza di comodato d'uso non vi siano i requisiti previsti dall'art. 15
ciao
 
Ultima modifica:
Riferimento: Iva su anticipo spese

Ciao....ho riletto un attimo i contratti ma mi sembra che non lo specifichi....:eek::eek::eek:


CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

PREMESSO

-Che l’associante è una Cooperativa di Autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art.1,comma 6, Legge 454 del 23 Dicembre 1997.
-Che l’associante non ha collaboratori da destinare all’attività di ritiro e consegne da effettuarsi in differenti zone nell'ambito del territorio nazionale e pertanto ha
deliberato di costituire un’associazione in partecipazione per la gestione dell’attività sopra indicata, le cui modalità saranno delineate nei successivi punti del presente contratto.
-Che l'associata ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare all'esercizio dell'attività sopra menzionata.
-Che le parti espressamente si richiamano a quanto previsto dagli artt.2549 e ss. cod.civ.

CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE SI CONVIENE E
STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2 Oggetto
1. L’associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione dell’attività di ritiro, trasporto e consegna da parte del vettore di collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, il carico e lo scarico automezzi nonché lo smistamento delle spedizioni commissionate e tutte le operazioni occorrenti per qualsivoglia spedizione sia in arrivo che in partenza, gestione che pur rimanendo nella titolarità dell’associante richiede comunque l’apporto di prestazione lavorativa.

ART. 3 Conferimento
L'associata si impegna ad apportare la collaborazione richiesta per l'espletamento delle prestazioni che si è impegnata a garantire, prestazione consistente nell'attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento dell'esercizio .

ART. 4 Impegni dell’associata
1. L'Associata svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenze senza garanzia di guadagno, non avendo l'associata alcun vincolo di orario o presenza, né dovrà soggiacere ad alcuna subordinazione gerarchica, funzionale e tecnica.

2. L'associata si impegnerà a svolgere la propria attività che costituirà ad ogni effetto l'apporto in qualità di associato ai sensi dell'art.2549 c.c. L'associata dovrà avere una propria organizzazione del lavoro ed attrezzatura propria da usare nello svolgimento della sua prestazione.
L'associata non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo,essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell'associato stesso

ART. 5 Impegni dell’associante
1. La gestione dell’impresa è di pertinenza esclusiva dell’associante,
i terzi che instaurano rapporti con l'associazione in partecipazione assumono obbligazioni ed acquistano diritti solo ed esclusivamente nei confronti dell'associante.

ART.6 Utili e rendiconto
1.L'associata ha diritto di partecipare ad una parte dell'utile di esercizio conseguito trimestralmente dalla Cooperativa associante riguardante il ramo della attività di cui all'oggetto del presente contratto, stabilito nella misura dell'1% in base alla situazione economica che alla fine di ciascun trimestre sarà compilata di comune accordo tra le parti.
In particolare sarà tenuta una contabilità con piano dei conti separato imputando i costi e ricavi in modo da determinare l'utile della gestione dell'attività di cui all'oggetto del presente contratto.
Non dovranno essere imputati a costo gli ammortamenti che rimarranno a carico dell'associante.
Viene esplicitamente esclusa la partecipazione alle perdite.
In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto tornano applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.
2,Ai sensi dell'art.2552 c.c. l'associante si impegna a fornire trimestralmente all'associato una rendicontazione contabile, circa l'andamento dell'attività del presente contratto.
3.Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.
4.Entro la fine del mese successivo al trimestre l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel trimestre precedente
5.L’associante e l’associata espressamente riconoscono ed accettano che alla

scadenza del presente contratto nulla potranno richiedere a titolo di avviamento o quant’altro in quanto di ciò si è tenuto espressamente conto nella determinazione della percentuale di gestione.
ART.7 Durata
1.Il presente contratto ha validità annuale con decorrenza dal 01.11.2008 al 31.10.2009.
2. Ove nessuna delle due parti invii all’altra, almeno 60 giorni prima della scadenza, lettera disdetta a mezzo raccomandata a.r., il contratto si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.
ART. 8 Risoluzione
1. Il mancato adempimento anche parziale di una sola clausola del presente contratto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art.2550 c.c., comporterà l’immediata risoluzione di diritto dell’associazione in partecipazione, con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito .
2. Il contratto si intenderà risolto anche nel caso in cui per qualsivoglia motivo l’associante venga
a perdere la gestione dell’attività oggetto del presente contratto. Per tale ipotesi non è prevista alcuna penale o risarcimento, così come per il mancato rinnovo.
3. Nulla, inoltre, sarà dovuto all’associata nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, l’attività di trasporto della Cooperativa associante debba essere sospesa per un periodo determinato di tempo.
ART. 9 Modifiche
1. Le eventuali modifiche apportate dalle parti al seguente contratto avranno efficacia solo se in forma scritta.
ART. 10 Domicilio
1. Le parti del presente contratto eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
ART. 11 Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia riguardante il presente contratto, l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione dello stesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Foggia.
ART. 12 Spese di registrazione
1. Le spese di registrazione sono divise in parti uguali tra le parti.

Con il presente atto si è contestualmente e volontariamente convenuto e stipulato quanto segue in ordine alla costituzione di un'associazione in partecipazione fra i medesimi avente efficacia nell'attività delle ditte suindicate.
A comprova della piena cognizione della materia tratta le parti dichiarano di aver attentamente letto e valutato durante le trattative che hanno portato alla sottoscrizione del presente patto gli articoli 249-2554 c.c.che regolano l'associazione in partecipazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Stornarella ,lì 30.11.2008

L'Associante L'Associata





Le parti espressamente dichiarano che le clausole del presente contratto sono state oggetto di trattativa individuale. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e seg, c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui all’art. 2 (oggetto del contratto ), all’art. 3(conferimento), art. 4 (impegni dell’associata), all’art. 5 (impegni dell’associante), all’art. 6 (utili e rendiconto),all’art.7 (durata), all’art. 8 (risoluzione), all’art. 9 (modifiche), all’art. 11 (clausola compromissoria)

Stornarella ,lì 30.11.2008

L'Associante L'Associata
 
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CONTRATTO DI COMODATO D'USO


Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia e da valere a tutti gli effetti di legge,
tra la

si conviene e stipula quanto segue:


1. - che, il comodante concede in comodato d'uso alla parte comodataria, che accetta i seguenti beni mobili registrati per trasporto merce affinché se ne serva , con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia solo per lo svolgimento della propria attività di trasporto e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché straordinaria manutenzione

- Automezzo targato ;

2. la parte comodataria potrà servirsi degli automezzi elencati al punto 1) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e sino al 01.11.2009;
3. tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suindicati automezzi sono completamente a carico della parte comodataria la quale si impegna a mantenerli nello stato di conservazione in cui l'ha ricevuti, ossia in ottime condizioni, si intendono inoltre, a carico della parte comodataria tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suddetti automezzi;
4. tutte le eventuali contravvenzioni elevate per comportamenti omissivi degli autisti della parte comodataria saranno completamente a carico di essi;
5. i contratti di assicurazione obbligatoria e le tasse di possesso continueranno ad essere intestati alla parte comodante in quanto proprietaria ai sensi di legge degli automezzi ceduti in comodato, ma il relativo onere e l'effettivo sostenimento finanziario sarà a totale carico della parte comodataria;
6. in caso di sinistro la parte comodataria sarà tenuta al pagamento della franchigia così come concordata con la compagnia di assicurazione;
7. gli automezzi concessi in comodato dovranno essere restituiti alla parte comodante alla scadenza del contratto o entro 30 giorni dalla richiesta della parte comodante con lettera racc/ar da inviarsi presso la sede legale della parte comodataria;
8. al momento della restituzione degli automezzi questi dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovavano, fatto salvo il normale deperimento d'uso, il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo;
9. la parte comodataria non può cedere a terzi il godimento degli automezzi oggetto del presente contratto, in quanto questi ultimi potranno essere condotti solo ed esclusivamente dai dipendenti della Cooperativa Lessinia, pena immediata risoluzione del contratto con contestuale consegna di tutti gli automezzi di cui al punto 1);
10. la consegna degli automezzi alla parte comodante avverrà contestualmente alla scadenza del presente contratto;
11. competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto, sarà esclusivamente il Foro di Foggia;
12. per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge;
Letto, approvato e sottoscritto

Stornarella, lì 01.11.2008

Il comodante Il comodatario

______________________ _____________________

Le parti approvano il presente contratto nella sua globalità ed in particolare gli artt.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

Stornarella, lì 01.11.2008

Il comodante Il comodatario

______________________ _____________________
 
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