Riferimento: Iva su anticipo spese
Ciao....ho riletto un attimo i contratti ma mi sembra che non lo specifichi....
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
PREMESSO
-Che l’associante è una Cooperativa di Autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell'art.1,comma 6, Legge 454 del 23 Dicembre 1997.
-Che l’associante non ha collaboratori da destinare all’attività di ritiro e consegne da effettuarsi in differenti zone nell'ambito del territorio nazionale e pertanto ha
deliberato di costituire un’associazione in partecipazione per la gestione dell’attività sopra indicata, le cui modalità saranno delineate nei successivi punti del presente contratto.
-Che l'associata ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare all'esercizio dell'attività sopra menzionata.
-Che le parti espressamente si richiamano a quanto previsto dagli artt.2549 e ss. cod.civ.
CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE SI CONVIENE E
STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
ART. 2 Oggetto
1. L’associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione dell’attività di ritiro, trasporto e consegna da parte del vettore di collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, il carico e lo scarico automezzi nonché lo smistamento delle spedizioni commissionate e tutte le operazioni occorrenti per qualsivoglia spedizione sia in arrivo che in partenza, gestione che pur rimanendo nella titolarità dell’associante richiede comunque l’apporto di prestazione lavorativa.
ART. 3 Conferimento
L'associata si impegna ad apportare la collaborazione richiesta per l'espletamento delle prestazioni che si è impegnata a garantire, prestazione consistente nell'attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento dell'esercizio .
ART. 4 Impegni dell’associata
1. L'Associata svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione o di dipendenze senza garanzia di guadagno, non avendo l'associata alcun vincolo di orario o presenza, né dovrà soggiacere ad alcuna subordinazione gerarchica, funzionale e tecnica.
2. L'associata si impegnerà a svolgere la propria attività che costituirà ad ogni effetto l'apporto in qualità di associato ai sensi dell'art.2549 c.c. L'associata dovrà avere una propria organizzazione del lavoro ed attrezzatura propria da usare nello svolgimento della sua prestazione.
L'associata non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo,essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell'associato stesso
ART. 5 Impegni dell’associante
1. La gestione dell’impresa è di pertinenza esclusiva dell’associante,
i terzi che instaurano rapporti con l'associazione in partecipazione assumono obbligazioni ed acquistano diritti solo ed esclusivamente nei confronti dell'associante.
ART.6 Utili e rendiconto
1.L'associata ha diritto di partecipare ad una parte dell'utile di esercizio conseguito trimestralmente dalla Cooperativa associante riguardante il ramo della attività di cui all'oggetto del presente contratto, stabilito nella misura dell'1% in base alla situazione economica che alla fine di ciascun trimestre sarà compilata di comune accordo tra le parti.
In particolare sarà tenuta una contabilità con piano dei conti separato imputando i costi e ricavi in modo da determinare l'utile della gestione dell'attività di cui all'oggetto del presente contratto.
Non dovranno essere imputati a costo gli ammortamenti che rimarranno a carico dell'associante.
Viene esplicitamente esclusa la partecipazione alle perdite.
In caso di eventuali contrasti sulla compilazione del rendiconto tornano applicabili le norme del codice civile riguardanti la formazione del bilancio e del relativo conto perdite e profitti.
2,Ai sensi dell'art.2552 c.c. l'associante si impegna a fornire trimestralmente all'associato una rendicontazione contabile, circa l'andamento dell'attività del presente contratto.
3.Mensilmente l'associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.
4.Entro la fine del mese successivo al trimestre l'associato ha diritto a ricevere il saldo della sua quota parte degli utili conseguiti nel trimestre precedente
5.L’associante e l’associata espressamente riconoscono ed accettano che alla
scadenza del presente contratto nulla potranno richiedere a titolo di avviamento o quant’altro in quanto di ciò si è tenuto espressamente conto nella determinazione della percentuale di gestione.
ART.7 Durata
1.Il presente contratto ha validità annuale con decorrenza dal 01.11.2008 al 31.10.2009.
2. Ove nessuna delle due parti invii all’altra, almeno 60 giorni prima della scadenza, lettera disdetta a mezzo raccomandata a.r., il contratto si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.
ART. 8 Risoluzione
1. Il mancato adempimento anche parziale di una sola clausola del presente contratto ed a quelle contemplate dal codice civile, espressamente incluso l'art.2550 c.c., comporterà l’immediata risoluzione di diritto dell’associazione in partecipazione, con il diritto, per la parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito .
2. Il contratto si intenderà risolto anche nel caso in cui per qualsivoglia motivo l’associante venga
a perdere la gestione dell’attività oggetto del presente contratto. Per tale ipotesi non è prevista alcuna penale o risarcimento, così come per il mancato rinnovo.
3. Nulla, inoltre, sarà dovuto all’associata nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, l’attività di trasporto della Cooperativa associante debba essere sospesa per un periodo determinato di tempo.
ART. 9 Modifiche
1. Le eventuali modifiche apportate dalle parti al seguente contratto avranno efficacia solo se in forma scritta.
ART. 10 Domicilio
1. Le parti del presente contratto eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
ART. 11 Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia riguardante il presente contratto, l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione dello stesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Foggia.
ART. 12 Spese di registrazione
1. Le spese di registrazione sono divise in parti uguali tra le parti.
Con il presente atto si è contestualmente e volontariamente convenuto e stipulato quanto segue in ordine alla costituzione di un'associazione in partecipazione fra i medesimi avente efficacia nell'attività delle ditte suindicate.
A comprova della piena cognizione della materia tratta le parti dichiarano di aver attentamente letto e valutato durante le trattative che hanno portato alla sottoscrizione del presente patto gli articoli 249-2554 c.c.che regolano l'associazione in partecipazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Stornarella ,lì 30.11.2008
L'Associante L'Associata
Le parti espressamente dichiarano che le clausole del presente contratto sono state oggetto di trattativa individuale. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e seg, c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui all’art. 2 (oggetto del contratto ), all’art. 3(conferimento), art. 4 (impegni dell’associata), all’art. 5 (impegni dell’associante), all’art. 6 (utili e rendiconto),all’art.7 (durata), all’art. 8 (risoluzione), all’art. 9 (modifiche), all’art. 11 (clausola compromissoria)
Stornarella ,lì 30.11.2008
L'Associante L'Associata