Riferimento: iva non detraibile
Ciao Fra, dove hai letto che la ricevuta è sempre valida?
Io leggo: Con Circolare 5 settembre 2008, n. 53, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA e delle imposte sul reddito delle prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande, come modificato dal D.L. n. 112/2008.
Si riportano, in sintesi, alcune delle più importanti precisazioni fornite:
* detrazione IVA: se la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto; così, il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti cointestatario della fattura. Analogamente, nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta addebitata; :yes2: