Se l'acquirente è soggetto passivo UE iscritto al VIES (cosa che va verificata dal venditore) e le condizioni contrattuali prevedono che il trasporto della merce è a suo carico la fattura va emessa in regime di non imponibilità.
Ciao Rocco/Giuseppe/Quesitiweb: per me la questione è tutta qui nella parte della risposta di Rocco in grassetto - il trasporto fuori dall'italia chi lo fa?
lo cura il fornitore - operazione intra
lo cura il cliente - operazione intra
in ambo le operazioni però la merce si SPEDISCE/TRASPORTA dall'Italia verso l'altro stato UE. Se le condizioni di vendita sono "franco fabbrica" si presuppone che ci sia il trasportatore che ritira la merce e poi svolga tutte le operazioni doganali, non che il destinatario ritiri la merce direttamente.
A mio avviso, il presupposto territoriale lo si verifica non dal codice Vies del cliente comunitario, quanto da dove è localizzato il bene oggetto della transazione: si trova in Italia? se si l'operazione è soggetta a iva salvo che lo stesso, a norma dell'art. 41 dl.331/93 venga spedito in Francia/Germania ecc.
Questo uno speciale sull'art. 41 dl. 331/93:
https://cdn.fiscoetasse.com/upload/CDG_24_2013_Operazioni_intracomunitarie_nuove_regole.pdf
notare cosa è scritto all'inizio:le operazioni intracomunitarie si considerano effettuate nel momento di inizio del trasporto dal paese di origine a quello di destinazione...
Concludo riportando una circolare dell'AE Trentino per opportuna conoscenza:
http://trentino.agenziaentrate.it/sites/trentino/files/public/files/mediazione tributaria/prova cessioni intracee.pdf
qui si parla dell'onere della prova sempre sull'avvenuta spedizione in 2 paesi diversi.
Io, ringraziandoVi tutti per il confronto interessante, rimango della mia opinione.
Buona cena - Gianni