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Iva - canoni di locazione "a scaletta"

GIANCA

Utente
Ci capita frequentemente di di predisporre per conto di ns. clienti contratti di locazione che prevedono un canone c.d. “a scaletta”.
Il contratto cioè precisa che il canone annuale di locazione è, per esempio, fissato in euro 100.000, ma che il locatore accetta una riduzione per il primo ed il secondo anno di locazione rispettivamente di euro 20.000 e di euro 10.000, in modo che il canone dovuto per il primo anno sia di 80.000 euro e per il secondo anno sia di 90.000 euro, il tutto per agevolare il conduttore nella fase di inserimento nei locali o per contribuire genericamente ai lavori che il conduttore medesimo andrà ad eseguire nell’immobile.
La clausola viene così impostata anche per evitare che il conduttore, alla fine del contratto eccepisca che il locatore abbia applicato un canone di locazione crescente non previsto dalla norma.
Trattandosi di immobili strumentali, il canone di locazione viene fatturato ed assoggettato ad iva per l’importo netto previsto in contratto.
Cioè la base imponibile iva è costituita dall’importo effettivamente dovuto dal conduttore a titolo di canone di locazione (nell’esempio 80.000 per il primo anno e 90.000 per il secondo anno).
Ci siamo però chiesti se l’Ufficio possa contestare che si tratti di un’operazione permutativa come previsto dall’art. 11 del dpr 633/1972, soprattutto se il conduttore, in cambio della riduzione ottenuta, effettua importanti lavori di ristrutturazione all'immobile.
In questo caso infatti il locatore dovrebbe fatturare ed assoggettare ad iva l’importo lordo di euro 100.000 ed il conduttore, a sua volta, dovrebbe fatturare al locatore la riduzione da questi concessa rispettivamente di euro 20.000 per il primo anno e di euro 10.000 per il secondo.
Qual'è il Vs. parere ?
 
Riferimento: Iva - canoni di locazione "a scaletta"

Direi proprio di si, soprattutto se viene ad instaurarsi un rapporto obbligatorio da parte del conduttore che, in cambio delle riduzioni, si obbliga a "fare" un qualcosa.

Trattasi di rapporto sinallagmatico.

ciao
 
Riferimento: Iva - canoni di locazione "a scaletta"

Grazie per la cortese risposta.

Anch'io penso di procedere con la fatturazione dell'importo del canone di locazione pieno da parte del locatore e con la fatturazione del contributo ricevuto da parte del conduttore relativo alle opere di ristrutturazione dallo stesso poste in essere.

Nel caso invece in cui si tratti di una semplice riduzione di canone senza che il conduttore si sottoponga a particolari obblighi procederei invece con la fatturazione del canone al netto della riduzione.
 
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