Riferimento: Interessi passivi mutuo costruzione prima casa
L'agenzia delle entrate con la risposta a un interpello si è espressa in merito come segue: PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1 ter, del Tuir, riconosce, ai fini IRPEF, la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28 euro, degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione suddetta sono stabilite dal decreto 30/07/1999, n. 311. In particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto sopra richiamato, stabilisce che la detrazione compete limitatamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori riferibili all'importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell'immobile.
Il comma 3 della medesima disposizione subordina la detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario alle seguenti condizioni:
1) i lavori di costruzione devono aver inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire;
2) l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
La rilevanza delle condizioni suddette viene ribadita dall'art. 2 del decreto n. 311 del 1999 sopra richiamato, il quale, dopo aver stabilito, al comma 2, la decadenza del diritto alla detrazione qualora l'immobile non venga adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione, prevede, al successivo comma 3, che la "detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato".
La richiamata disciplina, recata dal decreto n. 311 del 1999, deve intendersi in parte modificata per effetto dell'art. 44, comma 4 ter, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha stabilito, tramite una modifica dell'art. 15, comma 1 ter, del Tuir, che "la detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione".(Agenzia delle Entrate - Risoluzione 03.03.2008, n. 73/E)