GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
Premessa
Insieme alle spese mediche, gli interessi passivi sui mutui costituiscono il tipo di spesa più frequente nelle dichiarazioni dei redditi. È utile pertanto illustrare le regole e le caratteristiche che ne rendono possibile la detrazione dall’Irpef.
A) INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
La normativa relativa è diversa a seconda del periodo in cui sono stati stipulati i mutui.
Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di € 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo, ed a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un familiare) alla data dell’ 8/12/93 e, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro o di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari.
Se l’immobile è intestato ad uno solo dei due coniugi, la detrazione spetta solo a quest’ultimo in proporzione alla sua quota di mutuo.
Nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato dopo l’ 1/1/93, la detrazione spetta su un importo massimo di € 3.615,20 complessivo per tutti gli intestatari del mutuo, ed a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un familiare) entro sei mesi dall’acquisto (entro l’ 8/6/94 per i mutui stipulati nel corso del 1993) ovvero entro un anno a partire dai mutui stipulati dal 2001. Il diritto viene mantenuto se il contribuente ha variato l’abitazione principale per motivi di lavoro verificatisi dopo l’acquisto.
Al riguardo, si precisa che “adibire” la casa ad abitazione principale, non significa necessariamente trasferirvi la residenza anagrafica, in quanto è sufficiente che in essa vi sia la “dimora abituale” del contribuente, che può essere attestata anche da un’apposita autocertificazione resa dal contribuente interessato, diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
L’acquisto deve avvenire nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo.
Il coniuge che ha fiscalmente a carico l’altro può detrarre entrambe le quote, fermo ovviamente il limite complessivo di € 3.615,20.
Il diritto alla detrazione spetta solo a condizione che ciascuno dei coniugi sia al tempo stesso acquirente e intestatario. Da ciò consegue che:
1) se entrambi sono intestatari del mutuo, ma solo uno è acquirente, solo questi potrà usufruire della detrazione limitatamente alla propria quota (anche nell’ipotesi di coniuge a carico);
2) se entrambi sono acquirenti, ma solo uno è intestatario del mutuo, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo.
Inoltre, occorre tenere presente altre precisazioni:
- è il nudo proprietario che detrae gli interessi, non l’usufruttuario;
- la detrazione non spetta per l’acquisto di una casa da parte di un familiare, come ad esempio nel caso in cui il genitore si intesti il mutuo per l’acquisto della casa del figlio.
Variazione della dimora per cause diverse da quelle di lavoro o ricovero permanente
Come già detto, il contribuente ha l’obbligo di stabilire la propria dimora nella casa acquistata con il mutuo; tuttavia, a tale regola fanno eccezione i casi in cui egli debba trasferirsi per motivi di lavoro, o per ricovero permanente, ma solo a condizione che non lochi la casa in questione.
Nel caso in cui il contribuente non rispetti tale obbligo, le conseguenze sono diverse:
- per i mutui stipulati prima del 1993, spetta la detrazione per i mutui contratti per l’acquisto degli altri fabbricati, ma solo fino al limite massimo di € 2.065,83;
- per i mutui stipulati dal 1993, si perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale.
Se invece il contribuente ripristina l’utilizzo ad abitazione principale potrà, a decorrere da tale momento, continuare a godere del diritto alla detrazione per gli interessi pagati successivamente.