Premesso che "l'integrativa dell'integrativa" non è più possibile poiché l'annualità d'imposta 2011 è decaduta il 31/12/2016. La legge infatti prevede che la dichiarazione integrativa (sia a favore che a sfavore) debba essere presentata entro i termini previsti per l'accertamento, che sono quelli dell'annualità d'imposta la cui dichiarazione è oggetto d'integrazione, tant'è vero che la modulistica da utilizzare è quella della predetta annualità.
Io sconsiglierei di effettuare la compensazione, invece inoltrerei istanza di rimborso, alla quale molto probabilmente l'ufficio non darà seguito, e dunque valutare se avviare un contenzioso o meno.
A tal proposito, la questione verterebbe sulla possibilità di applicazione retroattiva delle norme introdotte dal DL 193/2016 e dunque rendere valida la dichiarazione integrativa presentata nel 2014 relativa all'annualità d'imposta 2011. In assenza del DL 193/2016 molto probabilmente l'eventuale contenzioso avrebbe visto soccombere il contribuente alla luce della Cass. SS.UU. 13378/2016 la quale ha stabilito che l'integrativa a favore poteva essere presentata entro l'anno successivo. Adesso, con il sopraggiungere del DL 193/2016, si sono formati orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito. Ad es. per CTR Liguria Sent. 14/1/2017 le disposizioni introdotte dal DL 193/2016 non possono essere retroattive poiché va applicato il principio tempus regit actum, in base al quale si applica la legge vigente al momento della presentazione della dichiarazione integrativa. Al contrario CTP Lodi Sent. 5/I/2017 ritiene invece che le norme introdotte dal DL 193/2016 siano applicabili retroattivamente.
Si tenga presente che l'utilizzo del credito in compensazione comporterebbe (al 99,9%) il disconoscimento della compensazione con applicazione della sanzione del 30% dell'importo del credito utilizzato. Invece agendo attraverso l'istanza di rimborso diciamo che i rischi sono minori, tutto qua.
Saluti.