I motivi per i quali nel merito ho contestato la pretesa tributaria si riconducono al fatto che anni fa il ricorrente lasciò l'immobile ed abbiamo cercato di dimostrare questo.
Però la mia domanda era: se avesse ragione il Comune ad eccepire che potevo impugnare la cartella solo per vizi propri, ma allora quale atto avrei dovuto impugnare per eccepire vizi nel merito, fermo restando che la cartella non è stata preceduta da accertamento?
Il problema è questo:
In tema di TARSU, i Comuni possono procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente
(Cass., sez. Trib.: 23 Aprile 2004 n. 7818, 23 Settembre 2004 n. 19165 e 23 Aprile 2002 n. 5895), cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di una operazione puramente automatica
(vedi anche Corte di Cassazione, sentenza del 14 Luglio 2010 n. 16515).
Ciò non significa che non puoi contestare nel merito la pretesa, ovvero contestare la cartella solo per vizi propri, in quanto, nel caso di specie, la cartella di pagamento costituisce il primo atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo (i cui vizi comportano
altresì l'illegittimità della pretesa tributaria).
Il Comune, pertanto, a mio avviso (e ad avviso anche della CTP presso la quale ho vinto i ricorsi TARSU contro il mio Comune) non può, per così dire, eccepire che avresti dovuto impugnare la cartella solo per vizi propri.