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Impugnazione cartella TARSU

jimi3

Utente
Ho fatto ricorso contro una cartella TARSU per un cliente molto superficiale che moltissimi anni fa si è trasferito con lo studio a Roma, ma senza mai denunciare la cessazione all'ufficio TARSU.

L'ufficio costituitosi in via preliminare ha eccepito il mio ricorso inammissibile ex art. 19 D.Lgs 546/92 che recita "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri" e l'Ufficio mi oppone che quindi potevo eccepire solo vizi propri della cartella e non nel merito.

Chiedo aiuto: quale atto precedente la cartella potevo impugnare sollevando eccezioni nel merito?????
 
Ho fatto ricorso contro una cartella TARSU per un cliente molto superficiale che moltissimi anni fa si è trasferito con lo studio a Roma, ma senza mai denunciare la cessazione all'ufficio TARSU.

L'ufficio costituitosi in via preliminare ha eccepito il mio ricorso inammissibile ex art. 19 D.Lgs 546/92 che recita "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri" e l'Ufficio mi oppone che quindi potevo eccepire solo vizi propri della cartella e non nel merito.

Chiedo aiuto: quale atto precedente la cartella potevo impugnare sollevando eccezioni nel merito?????

La cartella di pagamento fa riferimento a qualche atto prodromico notificato in precedenza?

Tuttavia, da quanto scrivi, deduco si tratti di omesso versamento della tassa... al riguardo, è opportuno precisare che la TARSU, rispetto ad altri tributi, possiede alcune caratteristiche "anomale": non esiste infatti la denuncia annuale, nemmeno nella forma rudimentale dell'autotassazione, che peraltro l'ente locale non può introdurre con regolamento in caso di riscossione diretta (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione del 30 Luglio 2002 n. 8/DPF), mentre, quando la tassa è liquidata in base a denuncia ultra attiva (presentata una volta, con effetto anche per gli anni successivi), il Comune non è tenuto a notificare al contribuente nessun avviso, né di liquidazione, né di accertamento, prima di iscriverla a ruolo (Cassazione, sez. Trib., sentenza del 1 Ottobre 2007 n. 20646).
 
Ti dico subito che nella COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA l'Ufficio espone che la tassazione relativa all'immobile in questione è sorta nel 1992 e che l'iscrizione è stata riportata invariata nei ruoli degli anni successivi, non essendo intervenuta alcuna istanza di variazione e/o cancellazione da parte del contribuente.

Detto questo, di quale atto prodromico parliamo (avviso d'accertamento?) Il problema è che il contribuente NON si è cancellato (ed il Comune continua a chiedere).
 
Ti dico subito che nella COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA l'Ufficio espone che la tassazione relativa all'immobile in questione è sorta nel 1992 e che l'iscrizione è stata riportata invariata nei ruoli degli anni successivi, non essendo intervenuta alcuna istanza di variazione e/o cancellazione da parte del contribuente.

Detto questo, di quale atto prodromico parliamo (avviso d'accertamento?) Il problema è che il contribuente NON si è cancellato (ed il Comune continua a chiedere).

A prescindere dall'atto presupposto, hai verificato se è intervenuta la decadenza del Comune per l'iscrizione a ruolo della tassa ex art. 72 del D. Lgs. 507/1993 (tuttora in vigore)?

Ti ricordo che l'impugnazione della cartella esattoriale costituisce il solo valido veicolo processuale per eccepire la tardività dell’iscrizione a ruolo, pure in caso di mancata impugnazione dei preordinati avvisi di accertamento ritualmente notificati (Cass. Civ., sez. Trib., sentenza del 25 Gennaio 2008 n. 1630).
 
Sono d'accordo che denunciare ora per allora la cessazione dell'occupazione era la prima cosa da fare.
Il cliente risulta iscritto addirittura dai primi anni 90 nei ruoli TARSU e sta pagando il tributo. Per intenderci, non è un'avviso di accertamento con il quale si accerta l'omissione dell'autodenuncia.
Vorrei riportare la chat al quesito iniziale: "L'ufficio costituitosi in via preliminare ha eccepito il mio ricorso inammissibile ex art. 19 D.Lgs 546/92 che recita "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri" e l'Ufficio mi oppone che quindi potevo eccepire solo vizi propri della cartella e non nel merito"
 
Al momento di scrivere il ricorso avevo verificato anche questo aspetto. Ora devo solo controbattere a quanto l'Ufficio ha scritto nell'Atto di costituzione e risposta e quindi al problema se la cartella poteva essere impugnata per vizi relativi alla leggittimità del tributo.
 
Al momento di scrivere il ricorso avevo verificato anche questo aspetto. Ora devo solo controbattere a quanto l'Ufficio ha scritto nell'Atto di costituzione e risposta e quindi al problema se la cartella poteva essere impugnata per vizi relativi alla leggittimità del tributo.

Ma hai impugnato solo nel merito la pretesa?
 
Ho contestato anche la notifica a mezzo raccomandata A/R, in attesa che Equitalia (con enorme ritardo) faccia avere la relata di notifica.
 
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