Riferimento: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI
Per quel che riguarda l'anno da indicare:
Risoluzione 75 del 25.05.06
OGGETTO Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime d'impresa) - Art. 11- quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203
TESTO
L'articolo 11-quaterdecies, comma 4 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n 248, ha esteso la possibilita' di rideterminare il valore d'acquisto
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio
2005.
Al fine di consentire il versamento delle relative imposte
sostitutive, da effettuarsi con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici
tributo:
- "8055", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati" - art. 11-
quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203;
- "8056", denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola "- art. 11- quaterdecies,
comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo devono
essere esposti nella "Sezione Erario" con l'indicazione nel campo "Anno di
riferimento" dell'anno di possesso dei beni per il quale si opera la
rivalutazione, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a
partire dal
settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.